Divergenza tra dispositivo letto in udienza e depositato: prevale quello di udienza (Cass. pen. Sez. IV n. 7728 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di difformità tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo in calce alla motivazione, non ricorre alcuna nullità della sentenza, che è configurabile nei soli casi di difetto totale del dispositivo. Prevale il dispositivo di udienza e la divergenza è eliminabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale. Il giudice dell’impugnazione, pertanto, non può riformare in peius la pena detentiva prendendo a riferimento il dispositivo depositato, ma deve tener conto della sanzione irrogata con il dispositivo letto in udienza e valutarne la congruità.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza del 10 luglio 2024, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Palermo, rideterminando il trattamento sanzionatorio in nove mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il ricorrente censura la sentenza per la divergenza tra il dispositivo letto in udienza, che indicava sei mesi di arresto ed euro 2.000 di ammenda, e il dispositivo della sentenza depositata il 5 dicembre 2023, che elevava la pena a un anno di arresto.

La difesa deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto procedere d’ufficio alla correzione dell’errore materiale e non avrebbe potuto modificare in peius la sanzione in assenza di appello della parte pubblica. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte esclude anzitutto la prescrizione. A causa della successione delle leggi in materia (l. 23 giugno 2017, n. 103, l. 9 gennaio 2019, n. 3 e l. 27 settembre 2021, n. 134) si è posto un problema di diritto intertemporale per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Le Sezioni Unite, con l’Informazione provvisoria n. 19/2024, hanno stabilito che per i reati commessi in tale periodo si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017. Nel caso di specie il reato non è dunque prescritto.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte rileva che la questione dell’avvertimento al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore è stata correttamente ritenuta irrilevante dal giudice di merito. La più recente giurisprudenza di legittimità nega l’obbligo di dare l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, poiché la presenza del difensore è funzionale a garantire i diritti della persona sottoposta alle indagini solo quando l’accertamento tecnico sia effettivamente condotto (Sez. IV n. 16816 del 2021; Sez. IV n. 34355 del 2020; Sez. IV n. 29939 del 2020).

Il primo motivo è invece fondato. Dagli atti emerge la divergenza tra il dispositivo letto in udienza e quello depositato. Trova applicazione il principio secondo cui la difformità tra i due dispositivi non è causa di nullità della sentenza, che ricorre solo in caso di difetto totale del dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, la divergenza è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale. La Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto di tale difformità nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata si risolve pertanto in una reformatio in peius della pena detentiva. La Corte annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, previa correzione dell’errore materiale, e rigetta nel resto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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