Conguagli idrici partite pregresse solo se dovuti secondo il metodo normalizzato (Cass. civ. Sez. III n. 27126 del 18.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/idr, da liquidarsi e approvarsi entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria del d.m. 1 agosto 1996, istitutiva del metodo tariffario normalizzato. La delibera non introduce nuove componenti applicabili retroattivamente, ma consente la liquidazione differita di importi già spettanti secondo il sistema allora vigente. La legittimità della pretesa non è esclusa dal fatto che il conguaglio sia stato quantificato dopo l’esecuzione delle prestazioni: il giudice deve accertare la corrispondenza degli importi ai criteri e ai meccanismi correttivi del metodo normalizzato. Ove la determinazione amministrativa includa somme estranee a quel metodo, è contra legem e va disapplicata.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio la società gestrice del servizio idrico davanti al Giudice di pace, chiedendo dichiararsi non dovuta la somma di euro 356,99 richiestagli con fattura del 28 aprile 2016 a titolo di conguagli regolatori per gli anni 2005-2011. Eccepiva la prescrizione del credito e contestava la legittimità degli addebiti, chiedendo la disapplicazione della delibera del Commissario straordinario dell’Ente d’ambito n. 18 del 26 giugno 2014. La società eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Giudice di pace respingeva l’eccezione e accoglieva la domanda, dichiarando prescritto il credito. Il Tribunale di Oristano rigettava l’appello, reputando illegittima la pretesa perché fondata sull’applicazione retroattiva di componenti tariffarie introdotte dalle delibere AEEGSI n. 643/2013 e dell’Ente d’ambito n. 18/2014, in assenza di una disposizione primaria che autorizzasse la deroga al principio di irretroattività. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sui conguagli regolatori. Dopo la pubblicazione di Cass., Sez. Un., 26 agosto 2025, n. 23858, la Corte esamina l’unico motivo, che denuncia violazione della normativa nazionale ed europea in materia di tariffe del servizio idrico integrato.
Il Collegio richiama il contrasto composto dal giudice nomofilattico. Le Sezioni Unite hanno escluso che la delibera AEEGSI n. 643/2013 possa avere efficacia retroattiva, per il principio di irretroattività dell’art. 11 delle preleggi, applicabile tanto ai regolamenti quanto agli atti amministrativi generali. Né una fonte primaria legittima l’applicazione retroattiva delle nuove regole: l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE enuncia il principio del recupero dei costi ma rimette agli Stati membri gli strumenti attuativi, e l’art. 154 d.lgs. n. 152/2006 non autorizza l’Autorità a introdurre retroattivamente componenti non previste. L’art. 170, terzo comma, lett. l), d.lgs. n. 152/2006 impone, fino alla ridefinizione delle componenti, l’applicazione del metodo normalizzato.
Il richiamo contrattuale alle determinazioni dell’Autorità non sottrae queste ultime al controllo di legittimità e non impedisce la disapplicazione del provvedimento che incida su prestazioni già eseguite. Opera, inoltre, il principio di affidamento nell’esecuzione del contratto di somministrazione: l’utente deve poter confidare nel sistema tariffario vigente al momento dell’erogazione.
Le Sezioni Unite hanno però precisato che l’esclusione dell’efficacia retroattiva non comporta l’illegittimità di ogni recupero riferito ad annualità pregresse. Resta ferma la possibilità di liquidare conguagli già spettanti in applicazione del metodo tariffario normalizzato, che già assicurava la copertura integrale dei costi e contemplava meccanismi correttivi e revisione triennale. L’art. 31 della delibera si limita a fissare il termine per quantificare conguagli già dovuti, senza attribuire crediti ulteriori. La Corte richiama l’applicazione del principio nella successiva giurisprudenza (Cass., Sez. I, 9 giugno 2026 nn. 18645, 18646 e 18687; Cass., Sez. I, 18 giugno 2026 nn. 20581 e 20582; Cass., Sez. I, 23 giugno 2026 nn. 21290 e 21327).
Il Tribunale non si è conformato a tali principi: ha ritenuto illegittima la pretesa sul solo rilievo della retroattività, senza distinguere tra introduzione di nuove componenti e liquidazione differita di conguagli già spettanti. Il giudice del rinvio dovrà verificare la corrispondenza delle somme ai criteri del d.m. 1 agosto 1996. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Oristano, anche per le spese.
Nota della Redazione
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