Il consumatore prova il nesso causale tra difetto e danno (Cass. civ. Sez. II n. 25548 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia per difetti di conformità dei beni di consumo, il codice del consumo appresta a favore del consumatore un’agevolazione probatoria limitata alla sola preesistenza del difetto manifestatosi nel termine di legge, senza esonerarlo dall’onere di provare l’inadempimento del venditore. Sul consumatore grava l’onere di allegare e provare il nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno lamentato; solo una volta assolto tale onere sorge, in capo al venditore o al produttore, la prova liberatoria. La responsabilità per danno da prodotto difettoso ha natura presunta, ma non oggettiva, con la conseguenza che il collegamento causale tra difetto e danno non può essere desunto da mere ipotesi o da accertamenti tecnici che non escludano cause concorrenti.
Il Fatto
Il proprietario di un’autovettura convenne in giudizio la società che aveva eseguito lavori sull’impianto elettrico del veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla distruzione dell’auto per autocombustione. Il Tribunale rigettò la domanda, rilevando l’assenza di prova sulla causa dell’incendio.
La Corte d’appello confermò il rigetto, escludendo l’applicabilità della disciplina consumeristica e rimarcando che la pretesa risarcitoria era priva della necessaria allegazione del nesso causale tra l’intervento manutentivo e l’evento dannoso. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo la violazione della direttiva 1999/44/CE, del codice del consumo e dell’art. 2222 cod. civ. La società intimata, succeduta alla originaria convenuta, non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i tre motivi, per continuità argomentativa, e li rigetta. Il nucleo della decisione risiede nell’esatta individuazione del riparto dell’onere probatorio in materia di difetti di conformità. Il ricorrente aveva sostenuto che la disciplina consumeristica imponga sempre la garanzia di conformità, con inversione dell’onere della prova quando il difetto si manifesti nei primi sei mesi dalla consegna.
La Corte chiarisce anzitutto che l’art. 1469-bis cod. civ., richiamato dall’art. 142 del codice del consumo, ha sancito il ruolo meramente sussidiario della disciplina codicistica, ma ciò presuppone la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del codice del consumo (Cass. n. 14775 del 2019). Dal combinato disposto degli artt. 129 e seguenti si desume una responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità esistente alla consegna, allorché il difetto si palesi nel termine prefissato, con i rimedi graduati dell’art. 130 cod. consumo. Resta però a carico del consumatore l’onere di denunciare il difetto.
Il passaggio decisivo riguarda la portata dell’agevolazione probatoria. L’art. 132, comma 3, cod. consumo introduce una presunzione limitata alla preesistenza del difetto manifestatosi nel termine di legge, non già una generale inversione dell’onere probatorio. Sul consumatore permane l’onere di provare l’inesatto adempimento, mentre è il venditore a dover dimostrare di aver consegnato un bene conforme o la regolarità del processo produttivo; solo fornita tale prova spetta al compratore dimostrare il vizio intrinseco (Cass. Sez. VI-II n. 26158 del 2021).
In questo quadro incombe sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno; solo dopo tale prova sorge la liberatoria del produttore ex art. 118 cod. consumo. La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, ma non oggettiva (Cass. Sez. III n. 11317 del 2022).
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva esplicitamente rilevato l’assenza di idonee allegazioni e prove sul collegamento tra la sostituzione del faro e l’incendio. La relazione dei Vigili del fuoco, che non escludeva cause di natura elettrica, non consentiva di ritenere accertata la causa dell’incendio, l’esistenza di un difetto del prodotto fornito o il nesso tra difetto e danno. Il ricorso è quindi respinto. La Corte, rilevata la conformità della decisione alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., condanna il ricorrente al pagamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 96, comma IV, cod. proc. civ., e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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