Prova presuntiva del conguaglio per allaccio abusivo e onere di contestazione (Cass. civ. Sez. III n. 5219 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione di energia elettrica, la contestazione della fattura e la domanda di accertamento negativo del credito non precludono al somministrante il ricorso alla prova per presunzioni, poiché chi agisce in giudizio, anche in via di accertamento negativo, deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto con ogni mezzo, comprese le presunzioni. Accertata l’inattendibilità dei dati del contatore manomesso, il gestore può provare an e quantum del danno mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali il criterio della potenza tecnicamente prelevabile, fondato sul dato oggettivo del diametro del cavo e su tabelle statistiche autorizzate. Chi censura il ragionamento presuntivo non può limitarsi a proporre un calcolo alternativo, ma deve dimostrarne l’assoluta illogicità e contraddittorietà.
Il Fatto
Una società agricola citava dinanzi al Tribunale di Ragusa il fornitore di energia elettrica chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del credito preteso a titolo di conguaglio per il periodo dicembre 2008-giugno 2013. Il credito derivava dall’allacciamento abusivo diretto a monte del misuratore, accertato dai tecnici del distributore, con divergenza tra consumo registrato e consumo effettivo.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e la riconvenzionale, condannando la società agricola al pagamento di una somma ridotta. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, respingeva la domanda di accertamento negativo e accoglieva la riconvenzionale del fornitore, ritenendo coperto da giudicato l’accertamento dell’allaccio abusivo e applicabile il criterio di calcolo fondato sulla potenza prelevabile. La società agricola ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda, nei primi due motivi, sulla pretesa incompatibilità tra la contestazione dei consumi e il ricorso alla prova presuntiva. La Corte ribadisce che la domanda di accertamento negativo del credito non è d’ostacolo al ricalcolo presuntivo dei consumi: chi è convenuto, anche per ottenere l’accertamento negativo, è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto altrui e detta prova può essere data con ogni mezzo, quindi anche per presunzioni.
Il criterio della potenza tecnicamente prelevabile — applicato in ipotesi analoghe dalla giurisprudenza di merito e ritenuto non arbitrario da questa Corte — poggia su un dato oggettivo, il diametro e la portata termica del cavo, e su un dato ipotetico, l’uso del cavo per un numero medio di ore, secondo tabelle statistiche autorizzate. L’incompatibilità con il fabbisogno aziendale, affermata dalla ricorrente, risulta assertiva e non proposta nel giudizio di appello.
La Corte sottolinea che, di fronte a un ragionamento presuntivo complessivo, la ricorrente avrebbe dovuto contestarne la logica, non limitarsi a un calcolo alternativo dei consumi. La configurazione di una presunzione valida non richiede che il fatto ignoto sia l’unica conseguenza possibile di quello noto, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto secondo un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit.
Il terzo motivo, relativo alla motivazione sull’esame congiunto dei primi due motivi di appello, è infondato: la ragione dell’esame unitario è stata espressa e risponde a criteri di economia processuale. Il quarto motivo, pur invocando l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una questione o un punto, risultando inammissibile. Il quinto motivo, sulla mancata compensazione delle spese, è infondato, rientrando la valutazione nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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