Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione dei fatti in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 5217 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non è ammissibile il ricorso con cui si denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. e che si sostanzi nella richiesta di una rivalutazione dei fatti di causa quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria. Il ricorrente è tenuto, a norma dell’art. 366 cod. proc. civ., a specificare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, non potendo il giudizio di cassazione essere trasformato in un terzo grado di merito. L’eccesso di documentazione allegata al ricorso, lungi dal supplire a tale onere, viola il principio di sinteticità e si risolve in un difetto di autosufficienza. Infine, il motivo che denunci la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve superare la preclusione processuale di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. e indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come, il quando e la sua decisività.
Il Fatto
Con una prima pronuncia il Tribunale aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti del creditore l’atto con cui una società aveva trasferito a un terzo la piena proprietà di porzioni di un fabbricato urbano. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il credito tutelato fosse sorto anteriormente all’atto dispositivo, che la scientia damni fosse dimostrabile anche per presunzioni e che la congruità del prezzo non escludesse, di per sé, il pregiudizio.
L’acquirente ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. Il creditore ha resistito con controricorso; gli altri soggetti coinvolti sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
Il Consigliere delegato aveva prospettato una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ipotizzando l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha chiesto la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. e la trattazione è stata fissata in camera di consiglio.
La Corte rileva anzitutto che la tecnica redazionale del ricorso integra gli estremi della violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. L’eccesso di documentazione allegata non soddisfa la richiesta di concisa rielaborazione delle vicende processuali, viola il principio di sinteticità che deve informare l’intero processo e rende difficoltoso cogliere le reali problematiche della vicenda, mascherando i dati rilevanti. Ne deriva un difetto di autosufficienza del ricorso.
In secondo luogo, l’unico motivo non si sostanzia nella deduzione del denunciato error in iudicando. Il ricorrente non si è fatto carico dell’onere di illustrare la violazione di legge attribuita al giudice a quo mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie. La Corte richiama il principio secondo cui non è il punto di arrivo della decisione di fatto a determinare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica seguita dal giudice di merito nel selezionare e interpretare le norme applicabili.
La censura si risolve, pertanto, in una richiesta di rivalutazione dei fatti quanto ai presupposti dell’azione revocatoria, in contrasto con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, che non può essere trasformato in un terzo grado di merito.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il motivo non supera la preclusione processuale di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., non avendo il ricorrente dimostrato che la base fattuale della sentenza di primo grado non era la stessa posta a fondamento della decisione impugnata. La Corte ribadisce che oggetto del vizio è un vero e proprio fatto storico, non una questione o un punto, e che sono inammissibili le censure che estendano il paradigma a una moltitudine di fatti o al vario insieme dei materiali di causa.
All’inammissibilità dell’unico motivo consegue l’inammissibilità del ricorso. La Corte condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, avendo definito il giudizio in conformità della proposta del Consigliere delegato, applica l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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