Parifica del conto giudiziale condizione di procedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 328 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parifica del conto giudiziale, prevista dall’art. 618 R.D. n. 827/1924 e richiamata dagli artt. 139, comma 2, 140, comma 1, e 145, comma 3, cod. giust. cont., costituisce fase imprescindibile e condizione di procedibilità dell’esame del conto. Essa si sostanzia in una dichiarazione certificativa della concordanza del conto con le scritture detenute dall’amministrazione e, per i conti erariali, si compone della concordanza dell’amministrazione di appartenenza e del visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato dai competenti uffici di controllo. In costanza di un conto depositato senza previa parifica il giudizio non può dirsi pendente. La mera sottoscrizione del direttore della ragioneria territoriale, priva di ogni annotazione indicativa della volontà di attestare la conformità, non equivale a parifica e determina l’improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Con la Relazione di irregolarità n. 96/2025, il magistrato relatore chiedeva l’iscrizione al ruolo del conto giudiziale dei documenti di viaggio rilasciati ai mutilati e agli invalidi di guerra, per l’esercizio finanziario 2020, reso da un agente contabile consegnatario per la ragioneria territoriale dello Stato. Il relatore prospettava l’improcedibilità per assenza di parifica ai sensi dell’art. 618 R.D. n. 827/1924 e, in subordine, l’irregolarità del conto per omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno e per mancato assolvimento dell’onere probatorio dell’agente contabile.
Il Ministero dell’economia e delle finanze contestava l’assenza di parifica, sostenendo che la firma del direttore della ragioneria fosse stata apposta proprio ai sensi della norma. La Procura regionale aderiva alla richiesta preliminare di improcedibilità. La causa giungeva così alla Sezione giurisdizionale, che la poneva in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità logico-giuridica il profilo di improcedibilità per assenza di parifica. Muove dal quadro normativo del codice di giustizia contabile: l’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. impone il deposito del conto previa parificazione unitamente alla relazione degli organi di controllo interno; l’art. 140, comma 1, richiede che il conto sia munito dell’attestazione di parifica; l’art. 145, comma 3, prevede che il giudice relatore accerti la parificazione dell’amministrazione prima di procedere all’esame del conto.
La Corte richiama il parere delle Sezioni riunite n. 4/2020/CONS, reso su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze. In quella sede si è precisato che la parte sostanziale dei conti giudiziali continua a trovare disciplina nel R.D. n. 1214/1934 e nel R.C.G.S., non incisi dalla riforma processuale. L’art. 618 R.D. n. 827/1924 definisce la parificazione come dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione. Per i conti erariali, la verifica di concordanza si svolge nell’amministrazione di appartenenza, mentre il visto di regolarità amministrativo-contabile è rilasciato dagli uffici di controllo ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 123/2011.
Da qui la conclusione che la parifica menzionata dal codice è un procedimento complesso, comprensivo della concordanza dell’amministrazione e del visto degli organi esterni, da tenere distinto dalla relazione degli organi di controllo interno. Tutti i conti devono essere parificati, vistati e approvati prima del deposito presso la Sezione giurisdizionale.
La Corte richiama quindi la giurisprudenza secondo cui, in costanza di un conto depositato senza previa parificazione, il giudizio non può dirsi pendente né decorre il termine quinquennale. Nel caso concreto, il conto reca le firme autografe dell’agente contabile e del direttore della ragioneria, ma la seconda sottoscrizione non è accompagnata da alcuna annotazione che consenta di ritenerla apposta a fini certificativi. La mera sottoscrizione, in carenza di annotazione, non equivale a specifico atto di parifica. Le argomentazioni difensive dell’amministrazione sono dunque prive di pregio e, accertata l’assenza della parifica, il giudizio è dichiarato improcedibile, con assorbimento degli ulteriori profili di irregolarità e nessuna pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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