Onere della prova su calcolo pensionistico e inottemperanza all’ordine istruttorio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 182 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tardiva costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente ne determina la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e domande riconvenzionali. L’ordine istruttorio del giudice contabile è diretto all’amministrazione in quanto autorità pubblica, tenuta a collaborare all’accertamento dei fatti. L’inottemperanza a tale dovere di collaborazione rende applicabile l’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., consentendo al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno della parte, fino a valutarlo come ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente. Ne deriva che, in mancanza di contestazione dettagliata e di indicazione dei coefficienti applicati, i calcoli del ricorrente possono essere ritenuti corretti.

Il Fatto

Il ricorrente, professore universitario in quiescenza, titolare di pensione ordinaria di anzianità, chiedeva la riliquidazione e il ricalcolo del trattamento pensionistico. Assumeva che l’ente previdenziale avesse male valorizzato il riscatto degli anni di corso di laurea, i contributi figurativi per il servizio militare e la pensione supplementare di vecchiaia, liquidata in misura irrisoria.

Dopo il ricorso amministrativo rimasto senza risposta, la controversia giungeva davanti al giudice contabile per effetto della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. Il ricorrente quantificava le differenze maturate e chiedeva la condanna dell’ente al pagamento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice rilevava la tardiva costituzione dell’INPS, avvenuta oltre il termine del decimo giorno antecedente l’udienza, in violazione dell’art. 156 c.g.c. Da ciò discende la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e domande riconvenzionali.

Nel merito, la Corte richiamava l’art. 2697 cod. civ. e i principi dell’onus probandi incumbit ei qui dicit e del reus in excipiendo fit actor. Il mancato assolvimento dell’onere della prova comporta la soccombenza sul punto controverso e non provato.

Nonostante due ordinanze istruttorie, l’ente non aveva dimostrato né indicato il procedimento di calcolo posto a base del trattamento di quiescenza. Il giudice sottolineava che l’ordine istruttorio è rivolto all’amministrazione in quanto autorità pubblica, tenuta a collaborare all’accertamento della verità dei fatti; l’inottemperanza rende applicabile l’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., potendo il contegno processuale essere valutato come ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente.

Sul riscatto della laurea, la Corte applicava l’art. 2 nonies della legge n. 114/1974 e l’art. 13 della legge n. 1338/1962, con riferimento al decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 e al coefficiente di riserva matematica, calcolando un incremento annuo di pensione. Per il servizio militare assumeva la retribuzione del 1969 e il coefficiente di rivalutazione indicato dall’ente. Quanto alla pensione supplementare, applicava l’art. 3, comma 8, della legge n. 297/1982. A fronte dei calcoli del consulente di parte, l’ente si era limitato a produrre un estratto contributivo e una tabella di difficile comprensione, senza dettagliata contestazione. La Corte accoglieva quindi il ricorso, riconosceva il diritto al ricalcolo e liquidava le spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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