Concessionario privato, diniego di discarico e prova della diligente riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 161 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico emesso dall’ente locale ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 è legittimo quando il concessionario della riscossione non dimostra il diligente adempimento della propria obbligazione. Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è azione demolitoria del provvedimento, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo in quanto si riverberino sul diritto al rimborso. La rottamazione sopravvenuta è irrilevante se, per l’inidoneità delle azioni poste in essere, il credito era già di difficile esazione. Il beneficio della riduzione a un ottavo non spetta a chi non si avvale della definizione agevolata nei novanta giorni e propone ricorso rigettato.

Il Fatto

Il Comune di Teramo avviava una verifica su centoquarantadue partite di credito affidate alla società concessionaria e, non ritenendo fondate le risposte ricevute, adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico. La società impugnava tutti i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, eccependo vizi del procedimento e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, in applicazione della disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2015.

La vicenda processuale ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi. Con la sentenza n. 51/2019 il giudice delle leggi ha dichiarato non applicabili alla società le disposizioni derogatorie, perché riferibili alle sole società a partecipazione pubblica, restando applicabile la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Con la sentenza n. 66/2022 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della retroattività delle norme sui concessionari privati. Riassunti i giudizi, la società ha reiterato le richieste e l’ente ha concluso per la piena legittimità dei dinieghi.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama integralmente la propria sentenza n. 69/2023, che ha deciso nel merito il ricorso relativo ad altra partita. Il giudizio ad istanza di parte non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore, ma la fondatezza del diritto a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. Ne discende che i vizi amministrativi rilevano solo nella misura in cui si riverberano sul diritto al rimborso.

In applicazione del principio del ragionevole affidamento, la società non può essere dichiarata inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini, essendo necessario verificare gli ulteriori presupposti sostanziali. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività del concessionario, che può e deve proseguire la riscossione: il Collegio deve pertanto tener conto delle somme medio tempore riscosse. È stata respinta l’eccezione di decadenza dal potere di contestazione, perché l’avverbio “immediatamente” non pone un termine certo.

Nel merito, il Collegio verifica se l’inesigibilità sia imputabile al concessionario per difetto di diligenza. Richiamando le considerazioni finali della Corte costituzionale n. 51/2019, la Sezione sottolinea che un’integra e veritiera esposizione in bilancio dei residui attivi è bene pubblico funzionale alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, mentre meccanismi di lunghissima dilazione temporale sono difficilmente compatibili con la fisiologica dinamica del bilancio.

La documentazione prodotta dimostra un’attività disordinata ed episodica: atti meramente ripetitivi, diluiti nel tempo, lunghe pause procedimentali, verifiche patrimoniali tardive, interventi esecutivi non perfezionati e privi di esiti. Non risulta alcun recupero, neppure parziale, né formali interlocuzioni con l’ente. La rottamazione dei crediti di cui all’art. 4, d.l. n. 119/2018 e all’art. 4, d.l. n. 41/2021 è irrilevante, perché alla data di entrata in vigore il credito era già di difficile esazione.

Quanto al quantum, l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 riserva la riduzione a un ottavo al pagamento entro novanta giorni; decorso il termine senza definizione agevolata, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *