Ottemperanza e trattenute non titolate: onere di contestazione e interesse (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 50 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione non può operare trattenute sul credito riconosciuto dal giudicato senza esplicitare il titolo legittimante e la natura della ritenuta. È onere dell’ente previdenziale indicare la causale dell’importo decurtato, non della parte che ne subisce gli effetti decriptarla. La carenza di qualsiasi spiegazione sulla voce trattenuta impone al giudice un approfondimento istruttorio in contraddittorio, non potendosi considerare esatto l’adempimento per il solo fatto dell’avvenuto pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto con sentenza definitiva il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, co. 12, l. n. 335/1995, con decorrenza dalla risoluzione del rapporto, oltre ai ratei arretrati e agli interessi legali. Instaurato il giudizio di ottemperanza, l’INPS rappresentava un credito a conguaglio di modesto importo, oltre interessi. Dalla documentazione emergeva però una ritenuta di gran lunga superiore, indicata nel prospetto solo come “Segnalata dalla Sede”.
La ricorrente contestava la voce in quanto estranea al giudicato, che ammetteva unicamente la detrazione dei ratei di pensione ordinaria. Il giudice di primo grado, respinta la cessazione della materia del contendere, dichiarava il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo la trattenuta ascrivibile al conguaglio “dare/avere” e legittimata dalla sentenza ottemperanda. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF, costituitosi tardivamente in udienza: la richiesta di estromissione è ammissibile perché mera difesa, non soggetta alle decadenze dell’art. 156 c.g.c., ed è confortata dall’avvenuta estinzione del giudizio nei confronti di tale amministrazione nel procedimento presupposto. Le spese non sono rifuse per la natura della difesa e l’intempestività.
Sul merito, la Corte ritiene l’appello fondato. Coglie nel segno il primo motivo: alcuna “partita contestazione” era esigibile dalla ricorrente rispetto a una ritenuta a decurtazione del credito netto inizialmente emerso, della quale l’INPS non aveva chiarito titolo e natura, limitandosi alla dicitura “C14 D Segnalate dalla Sede”. Una contestazione avrebbe implicato la decriptazione del titolo della trattenuta, certamente non spettante alla parte che ne subiva gli effetti.
Il riferimento al ricalcolo secondo i parametri dell’art. 1, co. 12, l. n. 335/1995 è frutto di erronea supposizione del primo giudice, non riscontrata in atti. La presenza di un conguaglio a saldo negativo, in collisione con la res iudicata che garantiva i “maggiori importi”, imponeva quantomeno un approfondimento istruttorio in contraddittorio sulla natura della trattenuta, emersa peraltro da produzione documentale postuma rispetto al termine dell’art. 156, comma 3, c.g.c.
La Corte dichiara ammissibili i motivi, sufficientemente circoscritti a consentire l’esercizio del diritto di difesa e a superare il vaglio dell’art. 190 c.g.c., richiamando il principio per cui l’obbligo di specificazione è adempiuto in presenza di una critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. L’approfondimento non può però essere disposto in appello, perché la sentenza di primo grado è esitata in una pronuncia di mero rito che ha erroneamente ravvisato la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e art. 7, comma 2, c.g.c. In accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo, la sentenza è annullata con rinvio al primo giudice ex art. 199, comma 2, c.g.c., in diversa composizione.
Nota della Redazione
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