Il sindaco o il delegato è consegnatario delle azioni comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 46 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, non in chi ne ha la mera disponibilità materiale. È tale chi esercita per legge o per delega i diritti dell’azionista, rappresentando l’ente alle riunioni sociali e curando le direttive impartite dai titolari pubblici. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione, assume la veste di agente contabile il sindaco, quale organo di vertice, o il suo delegato. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da chi non riveste tale qualifica.

Il Fatto

La società Ecocenter, partecipata dal Comune di Tesimo, ha reso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano il conto giudiziale per l’esercizio 2021 del consegnatario di azioni. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione in ordine alla procedibilità del giudizio. Il relatore ha segnalato un orientamento giurisprudenziale secondo cui alla resa del conto è tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il soggetto che ha reso il conto legittimato a farlo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di legittimazione alla resa del conto giudiziale su titoli azionari. La giurisprudenza contabile — sez. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise, n. 64 del 2017 — ha precisato che il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione è chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

Con riferimento ai Comuni, la Corte richiama il principio per cui, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il Collegio conferma tale lettura richiamando l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato” (sez. Toscana, n. 127 del 2020).

Il fondamento della qualifica risiede nella natura dell’attività. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni della società ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto, n. 99 del 2019).

Da ciò deriva il contenuto del conto: non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche. In coerenza, il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Nel caso concreto il conto è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualifica di consegnatario e dunque non legittimato. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto in esame, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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