Conto giudiziale su azioni societarie: legittimato il soggetto con disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 49 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conti giudiziali, il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione non coincide con il soggetto che ne detiene la materialità, ma con colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Nei comuni, in mancanza di dirigenti espressamente incaricati della gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco o a un suo delegato, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto deve quindi essere reso da chi svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, e il giudizio promosso nei confronti di soggetto diverso è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2022, reso davanti alla Sezione giurisdizionale di Bolzano dal direttore generale di una società partecipata da un comune. Si tratta del conto del consegnatario di azioni della società, soggetto che l’ente locale detiene tramite una propria partecipazione.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso la questione al Collegio ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., prospettando un problema preliminare di procedibilità. Secondo un orientamento più recente della giurisprudenza contabile, alla resa del conto sarebbe tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto titolare della disponibilità giuridica degli stessi. Il Procuratore regionale ha aderito a tale lettura, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione del soggetto che aveva reso il conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione di legittimazione passiva nel giudizio di conto, muovendo dalla nozione di consegnatario di azioni e quote di partecipazione. Il punto di partenza è l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile: il consegnatario va individuato non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Il richiamo è alle pronunce della sezione Toscana (n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010), della sezione Veneto (n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017) e della sezione Molise (n. 64 del 2017).
La Corte precisa poi il criterio per gli enti locali. In mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La conferma normativa è nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.
Da ciò discende la qualificazione dell’attività. Il consegnatario di azioni non svolge una mera detenzione, ma un’attività di gestione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, in proprio o per delega. Il conto, di conseguenza, non deve limitarsi alla descrizione dei titoli e alla loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con indicazione delle variazioni; deve documentare anche le modalità di esercizio della gestione e l’applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. La Corte richiama sul punto le pronunce delle sezioni Veneto e Molise già citate.
Il Collegio estende il principio anche ai titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, poiché permane per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Alla stregua di questo quadro, il conto reso dal direttore generale della società partecipata proviene da un soggetto che non riveste la qualifica di consegnatario e non è legittimato a renderlo. Il giudizio relativo a quel conto va pertanto dichiarato improcedibile. Nessuna pronuncia sulle spese, stante il tenore della decisione.
Nota della Redazione
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