Responsabilità erariale del medico per omessa diagnosi e transazione dell’Asl (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 45 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel danno erariale indiretto originato da transazione conclusa dall’amministrazione con il terzo danneggiato, il giudice contabile non sindaca nel merito la scelta transattiva, ma verifica che il procedimento decisionale sia legittimo, ragionevole e coerente con i principi della legge n. 241/1990, e che l’esborso sia riconducibile in termini causali alla condotta del pubblico dipendente. Il presupposto della responsabilità è l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di risarcire il terzo, derivante da sentenza o da libera determinazione ex art. 1965 cod. civ.. La mancata attivazione della mediazione obbligatoria non vizia la transazione stipulata prima di qualsiasi azione giudiziale. In applicazione del principio di equivalenza delle cause ex art. 41 cod. pen., la responsabilità va ripartita in misura paritaria tra i sanitari che, con colpa grave omissiva, abbiano concorso al fatto dannoso.
Il Fatto
Un paziente, coinvolto in un incidente stradale, giunge al pronto soccorso con trauma cranico, ferita del padiglione auricolare e trauma toracico-addominale. Viene dimesso la mattina seguente con diagnosi di stato di ebbrezza alcolica. Nella stessa giornata, accusando forti dolori addominali, si reca presso altro nosocomio, ove si accertano fratture costali multiple e rottura splenica, con intervento d’urgenza di splenectomia.
A seguito della richiesta risarcitoria del legale del paziente, la struttura sanitaria istruisce il sinistro, autorizza la chiusura transattiva e liquida la somma concordata. La Procura regionale contabile conviene in giudizio il dirigente medico di turno al momento delle dimissioni, contestandogli la quota del danno, con colpa grave omissiva. Il convenuto eccepisce l’inammissibilità dell’atto per violazione del principio di sinteticità, l’irragionevolezza della transazione e chiede in subordine il potere riduttivo e una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità. L’atto di citazione non è oscuro né ridondante, poiché la parte in diritto è costruita per controdedurre alle difese del sanitario. L’art. 5 c.g.c. non prevede la sanzione dell’inammissibilità per difetto di sinteticità; gli artt. 44 e seguenti del codice contabile subordinano la nullità alla previsione di legge e alla mancata realizzazione dello scopo dell’atto. L’esito è coerente con i principi di effettività e giusto processo degli artt. 2 e 4 c.g.c.
La consulenza tecnica è superflua: le cartelle cliniche dei due ospedali, la relazione medico-legale interna, il verbale del Comitato di gestione dei sinistri e la consulenza di parte del convenuto consentono una valutazione agevole dei fatti.
Nel merito, la decisione di transigere risulta ragionevole ed efficace. La vicenda configura un danno erariale indiretto: in forza dell’art. 28 Cost. e dell’art. 22 d.P.R. n. 3/1957, l’amministrazione risponde del danno cagionato a terzi dal dipendente e può rivalersi davanti alla Corte dei conti. La transazione non è una elargizione benevola, ma segue una istanza formale di risarcimento, una istruttoria obiettiva e una trattativa condotta con il terzo, conclusa con ampie dichiarazioni liberatorie.
Quanto alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, essa è prescritta per chi intende agire in giudizio: nella specie la richiesta era solo preliminare a una futura azione eventuale, sicché nessun vizio si ravvisa. Correttamente esclusa, invece, la negoziazione assistita in materia sanitaria.
Nel merito della colpa, la Corte condivide la ricostruzione della Procura: entrambi i medici omettono gli approfondimenti dovuti, e il convenuto dimette il paziente senza ulteriori accertamenti nonostante il dolore riferito. Lo stato di ebbrezza è antefatto indipendente dagli obblighi di tutela della salute ex art. 32 Cost., non configurabile come concorso di colpa. Applicando il principio di equivalenza causale, la Corte accoglie in via subordinata il potere riduttivo e ripartisce la responsabilità in misura paritaria, riducendo la condanna.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.