Improcedibile l’appello dell’INPS se l’appellante non compare due volte (Corte dei Conti Sez. I App. n. 89 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Allorché l’appellante non compaia all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche a tale nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. Il giudice non è tenuto ad alcun accertamento sul merito dell’impugnazione, poiché il comportamento processuale della parte esaurisce la fattispecie e preclude la decisione. La declaratoria opera in rito e non comporta condanna alle spese.
Il Fatto
L’INPS proponeva appello avverso la sentenza n. 51/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con la quale era stato accolto il ricorso dell’assicurato volto alla restituzione degli importi versati a titolo di oneri da ricongiunzione. Secondo l’Istituto previdenziale, la somma non era dovuta, non sussistendo un principio generale di ripetibilità né un’espressa previsione normativa che la consentisse, stante la gratuità degli istituti della totalizzazione e del cumulo dei contributi, alternativi alla ricongiunzione.
Nel corso del giudizio, all’udienza del 16 gennaio 2025, constatata l’assenza dei difensori dell’appellante, il Presidente rinviava la causa all’udienza del 5 giugno 2025 ai sensi dell’art. 196 c.g.c., con ordinanza a verbale ritualmente comunicata a mezzo PEC. A quest’ultima udienza l’Istituto non compariva nuovamente. La causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la questione della improcedibilità dell’atto di gravame, rilevando la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 196 c.g.c. La norma stabilisce che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio.
La Corte accerta la mancata comparizione della parte appellante sia all’udienza odierna sia a quella precedente del 16 gennaio 2025, nella quale l’udienza era stata rinviata mediante ordinanza a verbale, ritualmente comunicata alla parte assente. Il doppio inadempimento integra esattamente la fattispecie legale.
Il Collegio non esamina quindi i motivi di merito relativi alla restituzione degli oneri da ricongiunzione e alla disciplina della totalizzazione e del cumulo dei contributi. Il difetto di comparizione dell’appellante esaurisce, sul piano processuale, il thema decidendum, precludendo ogni accertamento sostanziale.
L’appello è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 196 c.g.c. La declaratoria opera in rito e non comporta condanna alle spese, stante la conclusione del giudizio sul piano processuale.
Nota della Redazione
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