Consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza: giudizio di conto improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 42 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari di beni mobili legati da un mero debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che invece grava sui consegnatari con debito di custodia ai sensi degli artt. 11 e 23 del D.P.R. n. 254/2002. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con deposito alimentato da acquisizioni in stock, consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso immediato nel limite delle scorte funzionali. Ne deriva che, ove manchi il presupposto della custodia, il giudizio di conto è improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 58910, reso per l’esercizio finanziario 2022 da un’agente contabile in qualità di consegnataria di beni mobili presso un Comune. La vicenda concerne la verifica dell’ammissibilità e della procedibilità del conto, a seguito della disamina della documentazione depositata.

Con la relazione n. 663/2024, il magistrato istruttore, rilevata l’insufficienza degli elementi per una proposta di regolarità del conto e di discarico, ha deferito la questione al Collegio. Il conto, trasmesso in ritardo all’Amministrazione e poi depositato presso la Sezione, risultava privo della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c.. La consegnataria, con memoria, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’improcedibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale riguarda la qualificazione dell’incarico di consegnatario e, di riflesso, la sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto al tesoriere e ad ogni altro agente contabile con maneggio di pubblico denaro o incaricato della gestione dei beni degli enti locali.

La Corte osserva che la giurisprudenza contabile ha costantemente distinto il debito di custodia dal debito di vigilanza. Solo il primo, connotato da una gestione di magazzino, con alimentazione diretta da produzione o acquisizione in stock e destinazione a ricostituire le scorte operative, impone la resa del conto. Il secondo, invece, si esaurisce nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e nella gestione delle scorte strettamente funzionali all’ufficio.

I beni giacenti presso i singoli uffici, costituenti le scorte necessarie all’ordinario funzionamento, sono pertanto esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa. Solo qualora la giacenza superi, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di funzionamento si configura una gestione contabile con debito di custodia.

Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per successiva distribuzione. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia una gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Il Collegio conclude quindi che sulla consegnataria gravasse un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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