Responsabilità contabile del C.A.A. per contributi comunitari indebiti (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 26 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile pro tempore di un Centro di assistenza agricola (C.A.A.) che predispone, attesta e inserisce al SIAN le domande uniche di pagamento dei contributi comunitari, validandole con le proprie credenziali personali senza svolgere i controlli imposti dalla normativa di settore, risponde a titolo di dolo del danno erariale arrecato all’AGEA. La condanna non presuppone il riconoscimento della qualifica formale di responsabile del C.A.A.: rileva il comportamento specificamente contestato, sicché non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’eccezione di giudicato esterno è infondata quando manca l’identità oggettiva dell’accertamento, avendo il precedente riguardato condotte e domande riferibili a diversa impresa agricola.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana citava in giudizio una società agricola semplice, il suo legale rappresentante e i responsabili pro tempore di tre C.A.A., per avere percepito indebitamente contributi comunitari nelle campagne 2011-2014, per un importo complessivo di oltre duecentomila euro, con pari danno all’AGEA. Secondo l’attore pubblico, le domande uniche di pagamento erano state inoltrate al SIAN dichiarando falsamente il possesso di fondi agricoli di cui l’impresa non aveva la disponibilità, con la compiacenza dei C.A.A. che non avevano svolto alcun accertamento sulla legittimità del possesso.

All’appellante, nella qualità di responsabile pro tempore di un C.A.A., erano contestati gli importi riferiti alle campagne 2011 e 2012. La Sezione territoriale, con sentenza n. 189 del 2023, accoglieva integralmente la domanda e condannava tutti i convenuti in solido, ravvisando il dolo. Avverso tale pronuncia l’appellante proponeva impugnazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, l’appellante lamentava la violazione degli articoli 101 e 112 del codice di procedura civile, perché la condanna era intervenuta nella qualità di operatore del C.A.A. e non di responsabile, qualifica formalmente contestata nell’atto di citazione. La Sezione d’appello rigetta l’eccezione: la contestazione attorea attiene alla condotta concretamente posta in essere, consistita nell’avere predisposto, attestato e inserito al SIAN le domande uniche di pagamento, validandole con le proprie credenziali personali, senza i controlli previsti dalla normativa di settore.

L’appellante, dunque, non è stato convenuto per la qualifica formale rivestita, ovverosia per una sorta di responsabilità oggettiva di posizione, ma per un comportamento specifico e circostanziato. Il fatto contestato e quello ritenuto coincidono, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il primo giudice ha ritenuto che l’appellante, inserendo e validando le domande, si fosse ingerito nel procedimento amministrativo di erogazione dei contributi.

Con il secondo motivo, l’appellante eccepiva il giudicato formatosi con la sentenza n. 218 del 2022 della stessa Sezione d’appello, che aveva escluso la sua qualifica di responsabile del C.A.A. La Corte respinge l’eccezione: i fatti posti a fondamento di quel pronunciamento sono diversi, avendo avuto ad oggetto le domande presentate da altra imprenditrice agricola per campagne differenti. Manca l’identità dell’accertamento richiesta dall’articolo 2909 del codice civile, poiché quel giudizio ha riguardato una specifica condotta riferita a diversa ditta.

Né risulta provato che altri soggetti abbiano validato le domande: dagli atti emerge che con le credenziali personali assegnate all’appellante sono state inserite e validate le domande della ditta destinataria dei contributi. Il giudice di primo grado non ha mai affermato che l’appellante avesse sottoscritto graficamente le domande, essendosi soffermato sul loro inserimento telematico con connessa validazione.

Il terzo motivo, fondato sull’asserita impossibilità di istruire le domande per mancanza del fascicolo aziendale, è infondato: le domande sono state inserite e validate nel maggio 2011 e nel maggio 2012, quindi ben prima della data di asserita restituzione del fascicolo. L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di causa a favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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