Falsa specializzazione e danno erariale ridotto per l’utilità conseguita (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 12 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che abbia conseguito l’assunzione mediante la falsa dichiarazione del possesso di un titolo di specializzazione risponde del danno erariale corrispondente alle retribuzioni percepite. Il nesso di causalità tra la condotta e il pregiudizio economico sussiste in ragione del contratto di lavoro ottenuto illecitamente in assenza del prescritto titolo. Tuttavia, in applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, il danno deve essere rideterminato tenendo conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione: la prestazione resa da soggetto munito di laurea e abilitazione, ma privo della specializzazione, conserva un’utilità parziale, così che l’addebito va ridotto in misura corrispondente a tale utilità. Il potere riduttivo non è applicabile quando la condotta sia connotata da dolo.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio la convenuta chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in € 172.942,79, oltre interessi e rivalutazione. La convenuta aveva prestato servizio presso l’azienda sanitaria, vincendo una selezione pubblica indetta per il reclutamento di tre farmacisti specialisti in Farmaceutica Territoriale, nell’ambito del progetto “Farmacia dei servizi”, e sottoscrivendo un contratto a tempo determinato poi prorogato e infine risolto.

Secondo l’attore erariale, la convenuta aveva dichiarato nella domanda di ammissione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, compresa la specializzazione, in realtà mai conseguita. Le retribuzioni erogate sarebbero pertanto prive della giusta causa. La difesa della convenuta ha contestato il nesso causale e il danno, sostenendo che la stessa era stata adibita a mansioni differenti, per le quali era necessaria la sola laurea in farmacia, e che l’azienda non aveva mai contestato la qualità del lavoro svolto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria nei limiti esposti, ravvisando tutti gli elementi della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica, l’elemento psicologico, il pregiudizio finanziario pubblico e il nesso di causalità.

Quanto alla condotta, la Corte ha rilevato che dalla domanda di partecipazione del 27.3.2018, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la convenuta aveva dichiarato il possesso di una specializzazione in realtà mai conseguita. Decisive sono risultate le dichiarazioni della responsabile dell’ufficio scuole di specializzazione dell’Università, escussa nel procedimento penale, secondo cui il numero di matricola indicato nella certificazione corrispondeva ad altra persona e la convenuta non era inclusa tra gli specializzandi. La Corte ha così ravvisato una condotta antigiuridica e, sul piano psicologico, un contegno doloso, avendo la convenuta consapevolmente attestato un titolo non veritiero per conseguire la sottoscrizione del contratto.

La Corte ha poi confermato la sussistenza del nesso di causalità, per il pregiudizio economico derivato dalla percezione di emolumenti stipendiali in forza di un contratto ottenuto illecitamente.

Il Collegio ha però preso le distanze dall’orientamento che esclude in radice qualsiasi utilità della prestazione resa senza il titolo richiesto, rilevando che i richiamati precedenti riguardano soggetti privi del titolo di studio o di abilitazione. Nella specie, la convenuta era laureata in farmacia e iscritta all’Ordine professionale, aveva svolto attività nel settore farmaceutico del nosocomio — consultazione di banche dati, implementazione di contratti di fornitura, bonifica dell’anagrafe dei beni farmaceutici — e non era stata allegata alcuna prova di criticità del suo operato. L’amministrazione ha dunque conseguito almeno in parte un’utilità. In applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, il danno è stato rideterminato nella misura del 50% della retribuzione erogata.

La Corte ha escluso il potere riduttivo, stante il carattere doloso della condotta, e ha condannato la convenuta al pagamento di € 87.000,00, già rivalutata, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, disponendo la conversione in pignoramento del sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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