Obbligo di deposito del consuntivo elettorale anche in assenza di spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 90 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del consuntivo delle spese elettorali previsto dall’art. 13 della legge n. 96/2012 grava su tutti i partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle consultazioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anche qualora non abbiano sostenuto alcuna spesa né ricevuto fonti di finanziamento. In tale evenienza l’obbligo è assolto mediante dichiarazione negativa, funzionale alle esigenze di trasparenza della competizione elettorale e al corretto svolgimento del controllo affidato alle Sezioni regionali della Corte dei conti. Il collegio verifica la conformità alla legge del consuntivo e accerta la regolarità del rendiconto, disponendone la trasmissione al Consiglio comunale per i successivi adempimenti.

Il Fatto

La lista “Alternativa Riformista-Italexit” ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Perugia dell’08-09 giugno 2024 e, per il turno di ballottaggio, del 23-24 giugno 2024. Nel Comune capoluogo, con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, opera il Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria.

Avviata l’istruttoria con richiesta di dati al Presidente del Consiglio comunale, e acquisita la documentazione dei delegati di lista, il Collegio ha esaminato il conto consuntivo trasmesso dai rappresentanti della formazione politica. La questione sottoposta riguarda la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute, in un contesto in cui la lista dichiara di non aver ricevuto finanziamenti e di non aver effettuato alcuna spesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con oltre 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese dei singoli candidati resta invece riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.

La Corte precisa la portata dell’obbligo di deposito: esso riguarda tutti i partiti, i movimenti e le liste partecipanti alle consultazioni, anche quando non abbiano sostenuto spese e non abbiano avuto fonti di finanziamento. In questa ipotesi l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa. Tale soluzione risponde a un duplice ordine di ragioni: le esigenze di trasparenza che devono caratterizzare la partecipazione di tutte le liste e il corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi, cui è imposto l’obbligo di riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.

Sul piano del termine, il Collegio verifica la tempestività del deposito alla luce del combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012, che fissa il termine in 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, avvenuto il 15 luglio 2024. Il consuntivo è pervenuto il 22 agosto 2024, dunque entro il termine del 29 agosto 2024.

Nel merito, dal raffronto tra le indicazioni fornite e la documentazione acquisita emerge che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dagli atti inviati dai propri delegati. Il Collegio, pertanto, accerta la regolarità del conto consuntivo nei sensi indicati in parte motiva e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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