Consegnatario con debito di vigilanza non deve rendere conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 30 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso ordinario presso l’ufficio di pertinenza, non custoditi in magazzino per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti, è titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia in senso tecnico. A norma del d.P.R. n. 254/2002, soltanto il consegnatario con debito di custodia è obbligato alla resa del conto giudiziale innanzi alla Corte dei conti. In assenza di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile, restando esclusa ogni valutazione nel merito. Il difetto dei requisiti minimi del conto — carenza dell’atto di nomina, omesso visto di regolarità, tardivo deposito, mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno — non muta l’esito, poiché la questione attiene all’an della resa del conto e non alla sua regolarità formale.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine da una relazione d’irregolarità redatta dal magistrato istruttore in ordine al conto giudiziale presentato da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un ente locale, per l’esercizio finanziario 2016. L’istruttoria rileva che il conto non riguarda beni per i quali il consegnatario avesse un debito di custodia in senso tecnico, bensì beni iscritti nell’inventario e costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’ente.
Il magistrato istruttore segnala inoltre irregolarità formali: assenza del visto di regolarità sul conto, carenza dell’atto di nomina dell’agente contabile, mancato rispetto dei termini di deposito presso la Corte e omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. Chiede quindi che il Collegio esamini in via preliminare l’ammissibilità e la procedibilità del conto e, solo in subordine, la sua regolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra consegnatario con debito di custodia e consegnatario con debito di vigilanza: le due figure comportano obblighi differenti in relazione alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i soggetti interessati. La Corte richiama sul punto i precedenti della stessa Sezione.
Il criterio dirimente è la funzione dei beni. Se il consegnatario li detiene per una successiva movimentazione e distribuzione sussistono sia l’obbligo di custodia in senso tecnico sia l’obbligo di resa del conto giudiziale. Se invece egli è mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore amministrativo di pertinenza si configura un obbligo di vigilanza e di redazione di un conto amministrativo.
La Corte verifica poi un ulteriore profilo: in ipotesi di debito di custodia occorre accertare se l’agente rivesta il ruolo di sub-consegnatario — con obbligo di presentare un sub-conto da allegare al conto dell’agente contabile principale, ma non autonomamente alla Corte — oppure svolga in totale autonomia le proprie funzioni, assumendo il ruolo di consegnatario con obbligo di autonoma resa del conto.
Nel caso concreto i beni inventariati erano destinati all’uso continuativo presso l’ufficio di pertinenza e non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti. Ne deriva un mero debito di vigilanza e l’assenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per carenza dei presupposti normativamente previsti.
Il Collegio accerta che il conto era stato redatto su modello conforme a quello di legge, con indicazione della consistenza iniziale, del carico, dello scarico e della consistenza finale in quantità e valore per ciascuna categoria inventariale. Ciò nonostante, il difetto del presupposto sostanziale impone la declaratoria di improcedibilità. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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