Giudizio di conto improcedibile per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 33 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia investito di un debito di custodia, cioè quando gestisca un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Ove, invece, il consegnatario sia gravato di un mero debito di vigilanza — sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e gestione delle scorte di uso immediato — egli va qualificato come agente amministrativo e non contabile, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti normativi. La mera elencazione dei beni inventariati, priva dell’evidenza dei movimenti di magazzino, non integra il contenuto minimo del conto giudiziale richiesto dal mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2016, da una funzionaria del Comune di Grottammare in qualità di consegnataria di beni mobili. Il conto è stato depositato presso la Sezione giurisdizionale il 18 maggio 2023, oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e senza l’allegazione della relazione dell’organo di controllo interno richiesta dall’art. 139, comma 2, del c.g.c..
Il magistrato istruttore, con la relazione d’irregolarità, ha prospettato che l’atto trasmesso non fosse qualificabile come conto giudiziale, perché riferito a beni in uso continuativo agli uffici e non a una gestione di magazzino. La consegnataria, condividendo i rilievi, ha chiesto dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa, non essendo a suo carico alcun debito di custodia bensì di mera vigilanza; il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La distinzione decisiva è tra debito di custodia e debito di vigilanza. Il primo presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione. Il secondo connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte di uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio.
La Corte precisa il criterio quantitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento, e si configura così una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta a rendicontazione giudiziale.
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto.
Il giudizio di conto è quindi dichiarato improcedibile. Essendo limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016 non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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