Cessazione della materia del contendere e spese per annullamento in autotutela (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 98 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, disposto dall’Amministrazione dopo la notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, perché elimina integralmente la pretesa dedotta in giudizio. La sopravvenuta rimozione dell’atto gravato soddisfa la domanda di rimozione e di riavvio del procedimento, rendendo non più necessaria la pronuncia di merito. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha annullato l’atto solo a seguito dell’iniziativa giudiziale, giustifica la condanna alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente. Il giudice contabile non accoglie la richiesta di rinvio della trattazione, sussistendo i presupposti della declaratoria.

Il Fatto

La ricorrente, in servizio presso la Marina Militare con la qualifica di Sottocapo di 1^ Classe, è stata giudicata permanentemente non idonea al servizio incondizionato per plurime infermità e dichiarata idonea al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile. Transitata nei ruoli civili, ha presentato domanda di pensione privilegiata ordinaria in riferimento alle infermità denunciate.

Il Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza sul presupposto che, dopo il transito nelle aree civili, non fosse più applicabile l’istituto della pensione privilegiata per effetto dell’abrogazione disposta dall’art. 6 del decreto-legge n. 201/2011. La ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità. Costituitasi l’Amministrazione, questa ha chiesto un rinvio, avendo disposto in autotutela l’annullamento dell’atto gravato e il riavvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice contabile attiene al riconoscimento del diritto della ricorrente all’ulteriore corso del procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, previa disapplicazione del provvedimento ministeriale di rigetto. Il nodo contestato riguardava la ritenuta inapplicabilità della pensione privilegiata a seguito del transito nelle aree civili.

Nelle more, il Ministero della Difesa, sulla scorta dell’orientamento del Giudice amministrativo sulla questione, ha proceduto in autotutela all’annullamento del provvedimento di rigetto, disponendo l’ulteriore corso del procedimento. Ne deriva che la pretesa della ricorrente, finalizzata alla rimozione dell’atto gravato e al conseguente riavvio del procedimento, risulta pienamente soddisfatta.

Il giudice ritiene pertanto che non possa essere accolta la domanda di rinvio presentata dalla difesa erariale, sussistendo i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere. L’annullamento sopravvenuto dell’atto impugnato esaurisce, infatti, l’interesse alla pronuncia di merito.

La soccombenza virtuale del Ministero della Difesa, che ha annullato il provvedimento gravato solo dopo la notifica del ricorso, comporta la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente. Il giudizio si chiude quindi con la declaratoria e la condanna alle spese, liquidate in misura complessiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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