Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 127 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I consegnatari di beni mobili degli enti locali sono tenuti alla resa del conto giudiziale soltanto quando siano gravati da un debito di custodia, che si configura in presenza di una gestione di magazzino, con deposito alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il consegnatario con debito di vigilanza, che si limita alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e alla gestione delle scorte funzionali all’ordinario funzionamento, non è agente contabile e non è obbligato alla resa del conto. Ove manchino i presupposti normativi dell’obbligo, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese quando la decisione resti limitata a questioni preliminari, senza esame nel merito.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2020 da un’agente contabile, consegnataria di beni mobili di un Comune, per il quale il magistrato istruttore ha deferito al Collegio la verifica di ammissibilità e procedibilità.

Il conto è stato trasmesso all’amministrazione nel gennaio 2021 e depositato presso la Sezione in data successiva ai termini previsti dall’art. 139 del D.lgs. n. 174/2016. Il conto espone 484 beni, con descrizione, estremi di inventario, consistenza iniziale e finale in quantità e valore, ed è privo della relazione dell’Organo di controllo interno. L’agente contabile, nel costituirsi, ha preso atto che per i beni affidati, destinati all’utilizzo per il normale funzionamento degli uffici assegnati, non si configurava un debito di custodia. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la qualificazione della posizione dell’agente rispetto ai beni indicati nel conto e, in via derivata, la sussistenza dell’obbligo di rendere il conto giudiziale. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. La formula richiama la gestione, non la sola custodia o consegna, e i beni senza distinzione.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa del conto, mentre l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude l’obbligo per chi ha in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Nella stessa direzione l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, dovuto invece, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo decreto, dai consegnatari con debito di custodia.

Il Collegio distingue nitidamente le due figure. Il debito di custodia presuppone una gestione di deposito o magazzino, alimentato direttamente da produzione o acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece il consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni e sulla gestione delle scorte destinate all’uso immediato. Se la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e integra una vera gestione contabile, soggetta a conto.

Nel caso esaminato i beni elencati erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. La sola elencazione dei beni inventariati non evidenzia una gestione di magazzino conforme al modello di legge. Ne deriva che sull’agente gravava un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile, con compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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