Parere positivo sull’acquisizione di partecipazione societaria per gestione in house dell’igiene urbana (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 290 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo affidato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 sulle deliberazioni di acquisizione di partecipazioni societarie si articola nella verifica della conformità dell’atto ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP. La Sezione regionale di controllo accerta il vincolo tipologico, il vincolo finalistico di scopo e di attività, nonché la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione. L’esito positivo del controllo presuppone un’istruttoria completa, comprensiva di piano economico finanziario asseverato, analisi comparativa dei modelli gestori e motivazione sulle ragioni della scelta. Il parere favorevole non esaurisce le successive valutazioni demandate alla Corte nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Il Fatto
Il Comune di Barbata, ente di piccole dimensioni, ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare con cui ha stabilito di acquisire una partecipazione societaria in una società a capitale interamente pubblico e di affidare alla stessa, in in house providing, la gestione del servizio integrato di igiene ambientale per un periodo di dieci anni.
Il servizio era in precedenza affidato a un gestore privato mediante procedura a evidenza pubblica, con contratto in scadenza. L’Ente ha dapprima trasmesso la delibera senza allegati e successivamente li ha integrati. La richiesta di parere è stata formulata ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il perimetro del controllo richiamando le pronunce delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che ne hanno definito l’ampiezza. I parametri legislativi consistono nella verifica della conformità dell’atto deliberativo agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP.
Sul vincolo tipologico, l’acquisto di azioni di una società a totale partecipazione pubblica già esistente è giudicato conforme. Sul vincolo finalistico dell’art. 4 TUSP, il Collegio rileva che la delibera e la relazione tecnica qualificano il servizio di igiene urbana come attività strettamente connessa al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente locale, con richiamo all’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006.
Quanto ai requisiti dell’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, la Sezione verifica la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria. L’atto è supportato da un’analisi di fattibilità che esamina i risultati delle gestioni in essere, i dati previsionali sui costi, i proventi da tariffa, l’assetto patrimoniale e il piano degli investimenti. La comparazione tra modelli gestori è condotta secondo la metodologia S.W.O.T. e l’offerta della società in house risulta vantaggiosa rispetto alle condizioni applicate dal precedente gestore, con un risparmio annuo rispetto al costo consuntivo.
La Sezione accerta inoltre la conformità all’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP, essendo la deliberazione adottata dal Consiglio comunale con il motivato parere del Revisore, e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Sul profilo della disciplina europea, la motivazione richiama la qualificazione del servizio come servizio di interesse economico generale e il Pacchetto SIEG, con riferimento ai criteri della sentenza Altmark. Infine, la delibera dà atto della consultazione pubblica svolta prima della sua adozione.
Alla luce di tali elementi la Corte esprime parere positivo, con riserva di ogni ulteriore valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo, e dispone la trasmissione al Sindaco e la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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