Moltiplicatore cinque volte sulla base imponibile dell’ultimo anno (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 229 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 comporta che al montante individuale dei contributi si aggiunga un incremento pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. La norma parla espressamente di “incremento”, sicché il valore di riferimento deve essere sommato, e non sostituito, dall’importo quintuplicato: il risultato complessivo è pari a sei volte l’imponibile retributivo. La base imponibile da assumere è quella indicata nel rigo 25, colonna 6, del foglio di calcolo del montante retributivo, e non la retribuzione mediata degli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione del rapporto. L’Istituto previdenziale è pertanto tenuto a rideterminare la prestazione in conformità a tale criterio.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento militare con funzioni di Brigadiere Capo, è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età con liquidazione del trattamento in tutto o in parte con il sistema contributivo, senza aver optato per l’istituto dell’ausiliaria. Con istanza del giugno 2023 ha chiesto all’Inps il ricalcolo della pensione con applicazione del moltiplicatore, lamentando che dal Mod. 5007 non risultava inserito il beneficio in alcuna sezione.

Ricevuto il trattamento senza il richiesto incremento, ha adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla rideterminazione e alla corresponsione degli arretrati. L’Istituto, costituendosi, ha sostenuto la correttezza del calcolo già effettuato e l’inammissibilità per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha esaminato il tenore letterale della disposizione, rilevando come la lettura della norma lasci pochi dubbi interpretativi: essa parla espressamente di “incremento” di un importo pari a cinque volte la base imponibile. La misura quintuplicata costituisce il parametro quantificativo dell’aumento dovuto, che per definizione rappresenta il quid pluris rispetto al dato di riferimento. Se ne desume che l’aumento si aggiunge a ciò che era dovuto.

La Corte ha poi affrontato il profilo relativo alla corretta individuazione della base imponibile. L’Inps sosteneva che dovesse assumersi la retribuzione mediata degli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione, pari a un importo superiore a quello dell’ultimo anno solare di servizio. Il ricorrente, per converso, indicava l’imponibile retributivo del rigo 25, colonna 6, del foglio di calcolo.

Richiamando la giurisprudenza contabile già espressa dalla Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 89/2024, dalla quale non ha ravvisato motivi per discostarsi, il Giudice ha ritenuto corretto il criterio proposto dal ricorrente. In base alla norma, all’imponibile retributivo dell’ultimo anno deve essere aggiunto l’importo pari a cinque volte tale imponibile, per un totale corrispondente a sei volte la base di partenza. La censura sul Mod. 5007, che non evidenziava l’inserimento del beneficio, ha trovato conferma nella documentazione prodotta.

L’Istituto è stato quindi ritenuto tenuto a calcolare la base imponibile incrementandola nei termini anzidetti, per effettuare correttamente il computo di quanto dovuto al pensionato. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con condanna dell’Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *