Incentivi tecnici e rinnovo contrattuale nel nuovo codice appalti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 372 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo contrattuale, sostanziandosi in una nuova negoziazione tra le medesime parti, integra un affidamento diretto e non una mera proroga del rapporto. Per le procedure soggette all’art. 113 d.lgs. 50/2016, la corresponsione degli incentivi tecnici al personale in caso di rinnovo è preclusa ove questo non sia stato preceduto da una procedura comparativa dei cui esiti l’amministrazione abbia dato conto nella motivazione. Per le procedure ricadenti nell’art. 45 d.lgs. 36/2023 l’incentivo può essere riconosciuto anche in caso di rinnovo, in ragione dell’estensione della previsione a tutti gli affidamenti. In ogni caso l’incentivo presuppone l’accertamento e l’attestazione da parte del RUP dell’effettivo svolgimento delle specifiche funzioni tecniche.
Il Fatto
Un Comune ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere chiedendo se gli incentivi per funzioni tecniche possano essere riconosciuti al personale anche nei casi di rinnovo contrattuale. Il quesito investiva due ipotesi: le procedure aggiudicate nella vigenza del precedente codice dei contratti e quelle aggiudicate successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice.
Il rinnovo, sul piano sostanziale, si distingue dalla proroga: mentre quest’ultima sposta in avanti la scadenza del rapporto mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il primo comporta una rinnovata negoziazione del rapporto tra le medesime parti. Su questa distinzione si innesta la questione sottoposta alla Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato i presupposti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, ritenendoli sussistenti: l’istanza proviene da un ente legittimato ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. 131/2003 ed è formulata in termini generali e astratti. La materia degli incentivi tecnici appartiene alla contabilità pubblica.
Nel merito, la Corte ha ricostruito l’evoluzione dell’istituto, dalla l. 109/1994 all’art. 92 d.lgs. 163/2006, fino all’art. 113 d.lgs. 50/2016. Quest’ultima disposizione, operando in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, è di stretta interpretazione. Il previo esperimento di una procedura comparativa costituisce presupposto necessario per il riconoscimento dell’incentivo.
La Sezione ha poi esaminato la transizione al nuovo codice. L’art. 226 d.lgs. 36/2023 prevede che il precedente codice continui ad applicarsi ai procedimenti in corso. L’art. 45 del nuovo codice, per un verso, richiama l’allegato I.10 per l’individuazione delle attività tecniche e, per altro verso, riferisce gli oneri alle procedure “di affidamento” e non più “di appalto”. La scelta legislativa di estendere la previsione a tutti gli affidamenti — inclusi quelli diretti — induce a ritenere ammissibile l’incentivo anche in caso di rinnovo.
Quanto alla distinzione tra rinnovo e proroga, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento amministrativo: il rinnovo postula una negoziazione novativa del rapporto, mentre la proroga tecnica di cui all’art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 si esaurisce nella modifica di una clausola contrattuale. Il rinnovo costituisce dunque un nuovo affidamento diretto, di regola senza procedura comparativa.
Da qui le conclusioni. Sotto il d.lgs. 50/2016, il rinnovo non consente il riconoscimento dell’incentivo ove si risolva in una negoziazione diretta non preceduta da gara o procedura comparativa. Sotto l’art. 45 d.lgs. 36/2023, la conclusione è opposta: l’incentivo può riconoscersi anche in caso di rinnovo. In ogni caso, l’erogazione presuppone l’accertamento e l’attestazione del RUP circa l’effettivo svolgimento delle specifiche funzioni tecniche.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.