Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 129 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, legato da un mero debito di vigilanza e non da un debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, l’obbligo di rendicontazione grava soltanto sui consegnatari con debito di custodia, ai sensi degli artt. 11 e 23 del d.P.R. n. 254/2002. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio; il debito di vigilanza si esaurisce nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni assegnati all’ufficio per l’uso immediato. Ne deriva il difetto dei presupposti normativi per la resa del conto e l’improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2017 da un’agente contabile in servizio presso un ente locale marchigiano, in qualità di consegnataria di beni mobili. Il magistrato istruttore, con relazione n. 932/2024, ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per una proposta di regolarità del conto e di discarico, deferendo la questione al Collegio.
Il conto era stato trasmesso tempestivamente all’Amministrazione, ma depositato in ritardo presso la Sezione giurisdizionale. La consegnataria ha depositato memoria, riconoscendo che per i beni affidati, destinati all’ordinario funzionamento degli uffici, non era configurabile un debito di custodia e non era dovuta la redazione del conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto agli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni degli enti locali. La norma richiama la “gestione” e i “beni” senza distinzione, ma la giurisprudenza consolidata limita l’obbligo ai soli consegnatari con debito di custodia.
Il criterio discretivo è ricostruito in termini funzionali. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascun ufficio, rendendolo competente per la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e per la gestione delle scorte operative funzionali all’uso immediato.
La distinzione assume rilievo qualitativo e quantitativo. Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e si configura una vera gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta a rendicontazione. I beni costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso esaminato, i beni elencati erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto.
Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari e senza esame nel merito, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c. il Collegio dispone la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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