Consegnatario di beni mobili con obbligo di vigilanza senza conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 128 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia gravato da un debito di custodia, che presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da beni destinati a ricostituire le scorte operative. Quando invece i beni siano in uso presso l’ufficio per l’ordinario funzionamento e il consegnatario eserciti una mera sorveglianza sul loro corretto impiego, ricorre un debito di vigilanza, che non giustifica la resa del conto. In tale ipotesi il giudizio di conto è improcedibile per difetto dei presupposti normativi. La mera elencazione dei beni inventariati, priva della rappresentazione dei movimenti di carico e scarico, non integra gli estremi del conto giudiziale.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio 2017 da una consegnataria di beni mobili in servizio presso un Comune. Con la relazione istruttoria il magistrato ha deferito il conto all’esame del Collegio, rilevando l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di regolarità e discarico. La consegnataria aveva trasmesso il conto all’ente nei termini; l’amministrazione lo aveva poi depositato in ritardo presso la Sezione giurisdizionale.
Il conto, redatto sul modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, indicava n. 664 beni — attrezzature, sistemi informatici, arredamenti — con consistenze iniziali e finali in quantità e valore. Per il magistrato istruttore l’atto non era qualificabile come conto giudiziale, perché i beni non erano custoditi in un magazzino ma destinati all’uso ordinario dell’ufficio. La consegnataria ha depositato memoria concordando sull’assenza del debito di custodia; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, nonché dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente prevede che i consegnatari con debito di vigilanza non siano tenuti alla resa del conto, dovuto invece, ai sensi degli artt. 11 e 23, dai consegnatari con debito di custodia.
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, con competenza limitata alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio per uso immediato.
La Corte precisa il criterio discriminante. Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni che costituiscono le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dal conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso all’Ufficio per l’espletamento delle funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per la successiva distribuzione. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al modello 24. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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