Consegnatario beni comunali per debito vigilanza escluso da conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 149 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia titolare di un effettivo debito di custodia, identificabile in relazione a una gestione tipica di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Il consegnatario per mero debito di vigilanza, gravato della sola sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni assegnati alle articolazioni funzionali dell’ente, è qualificabile agente amministrativo e non è soggetto a tale obbligo. Ne consegue che il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Un dipendente di un comune ha presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020, concernente beni mobili di pertinenza dell’ente, nella qualità di consegnatario. Il conto è stato istruito e deferito alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
Il magistrato istruttore ha dubitato della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della distinzione tra le due figure di consegnatario, individuando lo spartiacque tra chi è obbligato alla resa del conto e chi non lo è. Il criterio discriminante risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali.
La Corte osserva che i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. È questa la posizione del consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. Tale figura è qualificabile agente amministrativo e non è obbligata alla resa del conto.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile consolidata sul punto, citando la Sezione Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto, sentenza n. 105 del 2017 e la Sezione Giurisdizionale Abruzzo, sentenza n. 60 del 2017. Su questa base rileva che nel conto in esame non è possibile individuare beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia.
Assume rilievo, da un lato, la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole; dall’altro, l’assenza, dalla disamina degli atti di causa, di una tipica gestione di cassa o magazzino. Si tratta, in sostanza, di una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del comune. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio iscritto a ruolo, con restituzione del conto all’amministrazione e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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