Consegnatario di beni comunali, conto giudiziale solo per debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 150 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, grava esclusivamente sul consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile. Elemento discriminante è la gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con movimenti in carico e scarico che generano un obbligo restitutorio. Il consegnatario per mero debito di vigilanza, preposto alla sorveglianza sull’uso dei beni assegnati alle articolazioni funzionali dell’Ente, è agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. In difetto di un effettivo debito di custodia, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un Comune, convenuto in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’Ente per l’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale era stato presentato con riferimento a un presunto debito di custodia sui beni medesimi.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate in data 24.10.2024, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. La questione arriva così al Collegio per la verifica dell’effettiva sussistenza dell’obbligo di resa del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della gestione oggetto del conto. I beni non sono “materie” per le quali il consegnatario abbia debito di custodia: si tratta di beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente. Siffatti beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e risultano esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale.
La Corte individua l’elemento tassativo e ineludibile di discrimine tra le due posizioni nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte assegnate all’Ufficio. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza contabile richiamata, che qualifica tali soggetti come agenti amministrativi e non contabili.
Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un debito di custodia, sia per la natura eterogenea degli stessi, sia perché dalla disamina degli atti non emerge una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”. In sostanza viene in rilievo una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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