Giudizio di conto improcedibile per sopravvenuto invito a dedurre (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 39 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la sopravvenuta notifica dell’invito a dedurre per presunto danno erariale nei confronti dell’agente contabile e di altri soggetti rende improcedibile il giudizio, senza che si possa disporne la riunione con il giudizio di responsabilità. L’art. 148, comma 5, c.g.c. presuppone la pendenza contemporanea dei due giudizi, non la mera ipotesi dell’azione di responsabilità. Parimenti non può dichiararsi l’irregolarità del conto sulla base di una sola ipotesi di danno erariale, tanto più quando il conto risulti ricompilato dall’ente con pieno riscontro. Va pronunciata sentenza di non luogo a provvedere, non di cessazione della materia del contendere, per il sopravvenuto assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale del giudizio di conto.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione dei parcheggi a pagamento reso da un agente contabile per conto di un comune, per il periodo compreso tra il giugno e il settembre 2020. Il magistrato istruttore, con la propria relazione, ne aveva proposto il discarico, avendo rilevato la regolarità del conto.

Il Procuratore Regionale esprimeva però avviso ostativo, risultando aperta un’istruttoria per eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile. Dopo la restituzione degli atti e un supplemento istruttorio, in prossimità dell’udienza la Procura notificava invito a dedurre sia all’agente contabile sia ad altri soggetti per irregolarità negli anni 2018, 2019 e 2020. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto, mentre la difesa dell’agente chiedeva il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c., che disciplinano il giudizio di conto: il primo prevede la proposta di discarico quando il conto chiuda in pareggio e risulti regolare; il secondo si applica quando il relatore rilevi l’assenza del pareggio o l’irregolarità.

Nel caso di specie la relazione del giudice designato aveva accertato la regolarità del conto, ma era intervenuto l’avviso ostativo della Procura per l’istruttoria in corso. La Corte esclude anzitutto la possibilità di un rinvio a nuovo ruolo per la riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità in fase di invito.

Il Collegio richiama l’art. 148, comma 5, c.g.c., secondo cui, quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità. La norma presuppone però una pendenza contemporanea dei due giudizi, parzialmente connessi sotto il profilo soggettivo. Nel caso in esame il giudizio di responsabilità non pende, ma è del tutto ipotetico, trovandosi ancora nella fase embrionale dell’invito a dedurre: manca dunque il presupposto per la riunione.

Non è neppure possibile dichiarare l’irregolarità del conto su una mera ipotesi di danno erariale, considerata tra l’altro la ricompilazione del conto da parte dell’ente con pieno riscontro rispetto a quello originariamente depositato. L’iniziativa della Procura ha quindi reso inutile la prosecuzione del giudizio di conto, nel quale si innesterà, se e quando vi sarà la citazione, il giudizio di responsabilità.

La Corte ritiene non calzante la cessazione della materia del contendere, che postula la piena realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso all’azione. Pronuncia invece non luogo a provvedere per il sopravvenuto assetto di interessi ostativo. La sussistenza di un ipotetico giudizio di responsabilità giustifica la compensazione delle spese per grave ed eccezionale ragione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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