Sussiste la giurisdizione contabile sull’indebita percezione del reddito di cittadinanza (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 2 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento del danno conseguente all’indebita percezione del reddito di cittadinanza, poiché l’istituto non persegue un fine esclusivo di solidarietà sociale, ma costituisce misura di politica attiva del lavoro. Tra il beneficiario e l’amministrazione erogatrice si instaura un rapporto di servizio, fondato sulla funzionalizzazione delle risorse pubbliche, che radica la giurisdizione erariale ai sensi dell’art. 103, secondo comma, Cost. La presentazione di dichiarazioni sostitutive uniche non veritiere, con omissione dei componenti del nucleo familiare e dei presupposti anagrafici, integra illecito erariale e cagiona danno all’ente, con sviamento dalle finalità di pubblico interesse perseguite dalla legge. La molteplicità e la tipologia delle inesattezze, in particolare su un requisito anagrafico, provano la consapevolezza e la volontà di danneggiare l’amministrazione, integrando il dolo.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha citato in giudizio la percettrice del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al risarcimento di 8.072,78 euro, importo erogato dall’Inps. Secondo l’accusa, il danno sarebbe conseguito a tre ordini di dichiarazioni non veritiere contenute nella DSU del 21.11.2020 e in due domande di ammissione al beneficio, presentate il 1.12.2020 e il 2.3.2021.

In particolare, la percettrice aveva attestato di essere l’unico componente del nucleo familiare, mentre lo stato di famiglia ne riportava altri sei, due dei quali maggiorenni; aveva dichiarato di abitare in locazione, indicandone il canone, quando il contratto era già cessato; aveva infine autocertificato il possesso della cittadinanza italiana o della residenza decennale, risultando iscritta all’anagrafe solo dal 14.11.2018. La convenuta non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Ricostruito l’impianto del d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, il giudice richiama la sentenza della Sezione II giurisdizionale d’appello n. 468 del 28 ottobre 2022, che ha ravvisato un rapporto di servizio tra beneficiario e amministrazione erogatrice, valorizzando le condizionalità che accompagnano il beneficio e la dimensione di politica attiva dell’occupazione.

Il Collegio dà conto dell’orientamento contrario di alcune sezioni regionali, che hanno negato la giurisdizione contabile sul rilievo della finalità sociale del sostegno economico, richiamando le decisioni della Sezione Molise n. 12/2024 e della Sezione Campania n. 423/2024. Evidenzia, peraltro, l’indirizzo opposto della Sezione Siciliana n. 248/2024 e le proprie recenti pronunce n. 76 del 26 settembre 2024 e n. 90 del 13 novembre 2024.

Il giudice contabile ricorda il criterio della Corte di cassazione, che indica il Giudice ordinario per l’indebita percezione di sussidi destinati ad esclusivo scopo di solidarietà. Poiché il reddito di cittadinanza non è stato introdotto esclusivamente a tale fine, costituendo misura di politica attiva del lavoro, il Collegio conferma la giurisdizione contabile.

Nel merito, la domanda è accolta. Le dichiarazioni risultano non veritiere: manca il requisito della residenza decennale richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2019; la mancata indicazione dei componenti maggiorenni del nucleo ha impedito all’amministrazione di sottoporre loro la sottoscrizione del patto per il lavoro, con decadenza dal diritto ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto; il canone di locazione è stato indicato su un contratto cessato. Tali violazioni rendono indebito l’intero ammontare percepito. La molteplicità e la tipologia delle inesattezze provano il dolo della percettrice, con conseguente condanna al pagamento di 8.072,78 euro, oltre rivalutazione e interessi, e alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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