Il conseguimento del bene della vita rende improcedibile il ricorso (TAR Lazio n. 6741 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente nelle more del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in applicazione del principio dispositivo che regola il processo amministrativo. Il conseguimento del bene della vita anelato — quale l’ammissione al corso di laurea a ciclo unico ad accesso programmato — priva la parte dell’interesse alla definizione del gravame e impone al giudice una declaratoria in conformità. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia e della peculiarità della fattispecie.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, la graduatoria nazionale di merito del concorso IMAT per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese per l’anno accademico 2022/2023, nonché gli atti presupposti e conseguenziali, non avendo superato la selezione. Aveva chiesto, previa misura cautelare, l’annullamento degli atti impugnati e la condanna in forma specifica delle Amministrazioni all’adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che, in vista della discussione del ricorso, la stessa ricorrente ha dichiarato, con nota del 22.01.2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, avendo nel frattempo ottenuto il bene della vita anelato, ossia l’ammissione al corso di laurea. Tale dichiarazione — espressione del principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo — non lascia margini di apprezzamento al giudice, che è tenuto a pronunciare una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia si fonda sul rilievo che l’interesse alla decisione nel merito è venuto meno per effetto del conseguimento dell’utilità finale perseguita. La declaratoria di improcedibilità non richiede alcuna valutazione nel merito delle censure, né l’esame delle questioni pregiudiziali già sollevate, essendo assorbita dalla constatazione della cessazione dell’interesse ad agire.
Il Collegio ha, infine, compensato le spese di lite, in ragione della natura della controversia e della peculiarità della fattispecie, caratterizzata da una sopravvenienza processuale non imputabile alla volontà delle parti. L’ordinanza di improcedibilità è stata pronunciata all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026.
Nota della Redazione
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