Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1745 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, per le obbligazioni pecuniarie, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, che opera come condizione di procedibilità anche nel giudizio di ottemperanza. Il giudicato del giudice del lavoro esplica un valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per complessivi € 2.000, oltre interessi. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Notificato il titolo ai fini esecutivi, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato in data 3 dicembre 2025, chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese con distrazione e l’applicazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare la ricevibilità e l’ammissibilità. Il ricorso è ricevibile: ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 45, comma 1, c.p.a., il termine per il deposito nel rito dell’ottemperanza è di quindici giorni dalla notificazione, e nel caso di specie il ricorso risulta depositato nel rispetto di tale termine perentorio.
Sul piano dell’ammissibilità, il giudice richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e i presupposti dell’azione esecutiva verso il giudicato del giudice ordinario. Il primo è il passaggio in giudicato del titolo, comprovato dall’attestazione della cancelleria. Il secondo attiene alle obbligazioni pecuniarie: l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, fissa il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima del quale non è possibile procedere a esecuzione forzata, termine che opera come condizione di procedibilità anche nel giudizio di ottemperanza.
La sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio verso l’Amministrazione, tenuta a conformarsi al decisum: il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile. Dagli atti emerge l’inadempimento dell’Amministrazione, che non ha offerto prova di esecuzione né addotto ragioni ostative.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero deve dare ottemperanza al giudicato assegnando la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e accreditando l’importo riconosciuto dal Tribunale, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di ulteriore inerzia è nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale competente, con facoltà di delega, che si insedierà su istanza della ricorrente assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni. È disposta la condanna alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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