Consenso informato: il danno da lesione dell’autodeterminazione non e’ in re ipsa; spetta al paziente allegare e provare il giudizio controfattuale (Cass. 22861/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 22861/2026 (deposito 2026) – Responsabilità sanitaria, omesso consenso informato e onere della prova del giudizio controfattuale.
Il principio di diritto
In tema di danno da omesso o insufficiente consenso informato, la giurisprudenza richiede che sia allegato e provato, ai fini del giudizio controfattuale in termini di nesso causale, che il paziente avrebbe rifiutato la prestazione sanitaria se fosse stato adeguatamente informato e che dall’omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dalla lesione del diritto all’autodeterminazione. Il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione non e’ in re ipsa.
Il fatto
Un paziente, sottoposto a un intervento chirurgico di asportazione (resosi necessario per una patologia neoplastica al testicolo superstite), che lo aveva reso sterile, agiva contro l’azienda sanitaria per il risarcimento dei danni, lamentando di non essere stato informato della possibilità di eseguire, prima dell’intervento, la crioconservazione del liquido seminale, al fine di salvaguardare la capacità di procreare. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava. Il paziente ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo, in particolare, la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova in tema di consenso informato.
La motivazione
La Corte esamina per primo il secondo motivo, quale ragione più liquida, e lo ritiene in parte infondato e in parte inammissibile. Pur ribadendo che il danno non patrimoniale da violazione del consenso informato può essere provato anche per presunzioni, la Corte conferma che grava sul paziente l’onere di allegare e provare il nesso causale tra l’omissione informativa e le conseguenze dannose: ossia che, se adeguatamente informato, egli avrebbe rifiutato o differito la prestazione, e che dall’omessa informazione gli sono derivate conseguenze dannose non patrimoniali diverse dalla lesione del diritto alla salute. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva correttamente rilevato che il paziente non aveva ne’ allegato ne’ provato che, ove informato, avrebbe rinviato l’intervento (peraltro salvavita) per accedere previamente alla crioconservazione: la tesi del danno in re ipsa e’ quindi infondata. La prova orale non ammessa verteva sul disagio subito ex post per la sopravvenuta sterilità, non sull’intenzione di differire l’intervento. Poiché la sentenza e’ sorretta da distinte e autonome rationes decidendi, l’infondatezza del motivo sulla mancata prova del nesso causale rende assorbiti il primo e il terzo motivo e inammissibili il quarto e il quinto.
Esito: la Corte rigetta il ricorso quanto al secondo motivo, dichiara assorbiti il primo e il terzo e inammissibili il quarto e il quinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Nel contenzioso da omesso consenso informato non basta dedurre l’omissione informativa: il paziente deve costruire e provare il giudizio controfattuale, allegando in modo specifico che, se correttamente informato, avrebbe compiuto una scelta diversa (rifiuto o differimento della prestazione), e provando conseguenze dannose non patrimoniali ulteriori e distinte rispetto alla lesione della salute. Sul piano istruttorio, i capitoli di prova vanno mirati proprio a questa scelta ipotetica, non al pregiudizio patito ex post; in presenza di più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte, pena l’irrilevanza delle altre doglianze.
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