Il consolidamento del rapporto tributario non è derogabile per la lamentata illegittimità comunitaria del tributo (Cass. civ. Sez. 5 n. 5017 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, ciascuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, salvo che si tratti di atti presupposti non notificati. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti all’avviso di accertamento presupposto, già notificato e non opposto nei termini. Tale principio di consolidamento del rapporto tributario, formalizzato in un atto impositivo definitivo, non è derogabile neppure nell’ipotesi in cui l’illegittimità dedotta riguardi il contrasto della norma nazionale con il diritto dell’Unione europea. Il termine per far valere la dedotta incompatibilità comunitaria resta, infatti, perentorio e il giudice non è tenuto a disapplicare la norma interna in una fattispecie in cui l’atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di un impianto di distribuzione di carburanti nel Comune di Benevento, impugnava una cartella di pagamento con cui le veniva intimato il versamento della somma complessiva di euro 4.640,88 per IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione) non corrisposta per l’anno 2018. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che la società, non avendo impugnato i prodromici avvisi di accertamento, non potesse dolersi, in sede di impugnazione della cartella, di vizi ad essi inerenti. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia confermava la pronuncia, richiamando il principio di cui all’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, e la società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulla eccezione di contrarietà dell’IRBA al diritto comunitario, con conseguente obbligo del giudice di merito di disapplicazione della norma interna. La Corte ha preliminarmente rilevato che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra il vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatto valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il motivo di ricorso, invece, era stato dedotto con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., rendendo la censura inammissibile. Nel merito, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata.
La Corte di merito aveva, infatti, espressamente esaminato la censura di contrarietà dell’IRBA al diritto dell’Unione, affermando che l’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna deroga al principio del consolidamento dei rapporti tributari formalizzati in un atto impositivo non contestato nel termine di legge. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche nell’ipotesi di contestata illegittimità per contrasto con la normativa europea, essendo il termine di decadenza per impugnare l’atto impositivo di tipo perentorio e non mutando tale natura in ragione del vizio dedotto. La Corte ha richiamato, sul punto, il principio di diritto espresso da Sez. 6-5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, e da Sez. 5, Ordinanza n. 12759 del 23/05/2018, secondo cui non è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per vizi inerenti ad avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini.
La Corte ha altresì escluso ogni rilevanza ai provvedimenti di annullamento in autotutela degli avvisi di pagamento per l’anno 2019, richiamati dalla società ricorrente; detti provvedimenti riguardavano una diversa annualità e non potevano incidere sul rapporto tributario relativo al 2018, già consolidato per intervenuta decadenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., la Corte ha poi condannato la società al pagamento di una sanzione di euro 2.200,00 in favore della controricorrente ed euro 1.100,00 ai sensi del comma 4 in favore della cassa delle ammende, atteso il carattere pacifico dei principi applicati.
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Nota della Redazione
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