Rivalutazione probatoria insindacabile e prescrizione triennale interrotta dalla notifica valida (Cass. civ. Sez. 5 n. 6343 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente una violazione di legge, sia diretto in realtà a ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto e delle risultanze probatorie già apprezzati dal giudice di merito, non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in un non consentito terzo grado di merito. La notificazione dell’intimazione di pagamento, ritenuta rituale dal giudice di merito sulla base della documentazione versata in atti, è valida ai sensi dell’art. 60, primo comma, lettera e), d.P.R. n. 600/1973 ed è idonea a determinare l’interruzione della prescrizione triennale del credito tributario, con conseguente difetto di estinzione del credito medesimo. Il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunciabile in cassazione, ricorre solo quando la motivazione, pur materialmente esistente, non renda percepibile l’iter logico seguito dal giudice per pervenire alla decisione, attingendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di intimazione relativo al pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2009, notificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nel 2019. Sia la Commissione tributaria provinciale di Salerno sia la Commissione tributaria regionale della Campania rigettavano il ricorso, ritenendo ritualmente notificata la cartella esattoriale presupposta e considerando una successiva intimazione di pagamento del 2017 quale valido atto interruttivo della prescrizione.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la violazione di legge in relazione alla ritenuta validità della notificazione dell’intimazione; la mancata rilevazione dell’intervenuta prescrizione triennale del credito; il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. e dell’art. 60, primo comma, lettera e), d.P.R. n. 600/1973, da cui sarebbe dovuta discendere l’inefficacia interruttiva della prescrizione dell’intimazione del 2017. Il motivo è stato ritenuto inammissibile: la ricorrente, pur prospettando una violazione di legge, mirava in concreto a una rivalutazione del ragionamento decisorio e dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, operazione sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 17744 del 2022).
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla nullità dell’attestazione di affissione all’Albo Pretorio per difetto di sottoscrizione: la questione era stata ritenuta nuova dal giudice d’appello e la ricorrente non aveva formulato specifiche censure avverso la rilevata novità, riproponendo pedissequamente deduzioni già giudicate inammissibili (Cass. n. 22010 del 2006).
Quanto al secondo motivo, concernente l’intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento notificata nel 2014, la Corte l’ha ritenuto infondato. Avendo il giudice di merito accertato la ritualità della notificazione dell’intimazione del 2017, tale atto ha validamente interrotto la prescrizione, con la conseguenza che nessuna estinzione del credito poteva configurarsi in relazione al successivo avviso di intimazione del 2019.
Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione apparente, è stato infine giudicato infondato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., attenendo a ipotesi di mancanza grafica, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa.
Nel caso di specie, la motivazione della Commissione tributaria regionale, ancorché sintetica, è stata ritenuta sufficiente e coerente con le premesse: il riferimento alla visura effettuata dal messo notificatore e alla conseguente validità della procedura di notifica non presentava alcuna lacuna motivazionale, rendendo percepibile il fondamento della decisione.
Nota della Redazione
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