Consulenza tecnica e documenti tardivi: inutilizzabili se provano i fatti costitutivi (Cass. civ. Sez. II n. 691 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio e nei limiti delle indagini commessegli, i documenti necessari a rispondere ai quesiti, ma non quelli diretti a provare i fatti principali costitutivi della domanda o le eccezioni, soggetti alle preclusioni processuali. Ove il giudice di merito fondi la quantificazione del compenso professionale su elaborati depositati tardivamente e acquisiti dal consulente, la sentenza è cassata per violazione degli art. 194 e 195 c.p.c. e degli art. 87 e 90 disp. att. c.p.c., gravando sui professionisti l’onere di provare le prestazioni svolte. Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., resta circoscritto alla mancanza assoluta di motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e alla motivazione perplessa o incomprensibile.

Il Fatto

Due professionisti ottengono decreti ingiuntivi per compensi professionali relativi alla progettazione di un magazzino. Le società coinvolte si oppongono, contestando l’esistenza dell’incarico e la qualità del progetto.

Riunite le opposizioni, il Tribunale revoca i decreti e condanna una delle società al pagamento degli importi in favore di entrambi i professionisti. La Corte d’appello di Bologna conferma, ravvisando un incarico conferito con proposta scritta e accettato per facta concludentia. La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte accoglie la censura. Il giudice di appello aveva ritenuto utilizzabili gli allegati alla consulenza, ma l’importo liquidato comprendeva il compenso per la progettazione strutturale, non altrimenti documentata. Gli elaborati tardivamente prodotti erano stati impiegati per la quantificazione delle spettanze.

Essendo in discussione lo svolgimento dell’incarico e il compenso, grava sui professionisti l’onere di provare le attività espletate: la documentazione doveva essere depositata nel rispetto delle preclusioni processuali. Il consulente può acquisire d’ufficio i documenti necessari a rispondere ai quesiti, ma non quelli diretti a provare i fatti principali e le eccezioni, salvo quelle rilevabili d’ufficio, secondo Cass. s.u. n. 3086/2022.

Il secondo motivo è infondato. Il ricorso non chiarisce sotto quale profilo fosse contestata la valenza della e-mail contenente la proposta contrattuale: la censura è generica. La lettera di incarico è solo uno degli elementi dai quali il giudice ha desunto il conferimento, essendo emerso che la progettazione era funzionale all’accesso ai fondi europei della ricorrente, riguardava impianti e finiture e che i preventivi erano a nome della ricorrente. Quanto all’eccezione di inadempimento, i rilievi sono confutati con accertamenti di merito insindacabili.

La Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e si esaurisce nei casi indicati da Cass. s.u. n. 8053/2014, restando esclusa la rilevanza del difetto di sufficienza.

Il terzo motivo è inammissibile ex art. 348-ter, commi IV e V, c.p.c., poiché la sentenza d’appello poggia sulle stesse ragioni di fatto del primo grado: che un professionista fosse collaboratore dell’altro non è inconciliabile con un autonomo incarico individuale. Il quarto motivo è del pari inammissibile: nel contratto di prestazione d’opera professionale il cliente può non coincidere con il soggetto a favore del quale l’opera è svolta, ma qui la società destinataria della progettazione era la stessa che aveva conferito l’incarico. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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