Appello generico ma specifico: no all’inammissibilità senza esame di merito (Cass. civ. Sez. II n. 18542 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte di appello non può dichiarare inammissibile l’appello per carenza del requisito di specificità dei motivi di cui all’art. 342, secondo comma, cod. proc. civ. quando dall’esame dell’atto di impugnazione risulti che le censure, pur esposte senza numerazione e con formulazione non cristallina, individuino i punti contestati e consentano al giudice di percepire gli errori denunciati. In tal caso è esigibile dal collegio uno sforzo interpretativo per pervenire comunque a una pronuncia di merito in secondo grado, poiché il rigetto per sola forma costringe la parte a proporre ricorso per cassazione al fine di ottenere quel giudizio che il giudice dell’appello avrebbe potuto rendere. Il requisito della specificità dei motivi di appello non si identifica con la chiarezza espositiva dell’atto, ma con l’attitudine delle censure a delimitare il thema decidendum devoluto al giudice di secondo grado.

Il Fatto

Il promissario acquirente conveniva dinanzi al Tribunale il promittente venditore per ottenere l’esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., di un preliminare di vendita immobiliare. Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda e proponeva domande riconvenzionali. In primo grado la domanda dell’attore era accolta; la Corte di appello dichiarava però inammissibile l’appello del convenuto per carenza del requisito della specificità dei motivi.

Il promittente venditore ricorreva allora per cassazione con due motivi, illustrati da memoria, mentre il promissario acquirente resisteva con controricorso. Nelle more, una interlocutoria della Suprema Corte aveva rimesso la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite su una questione attinente al primo motivo; il sopraggiunto arresto delle Sezioni Unite non ha però affrontato quella questione. La controversia torna quindi all’esame della sezione semplice.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la mancata fissazione dell’udienza di discussione, richiesta dal convenuto e ritenuta occasione utile per integrare gli argomenti dell’atto di appello. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, denuncia la violazione dell’art. 342, commi primo e secondo, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’impugnazione sebbene l’atto fosse conforme alle previsioni di legge.

La Suprema Corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo. Il passaggio della sentenza impugnata muove dalla constatazione che i motivi di appello non erano numerati né indicati in maniera specifica, ma si fondevano in una esposizione che non distingueva tra fatto e diritto, non indicava i punti contestati e non consentiva di individuare gli errori oggetto di critica.

Gli ermellini, tuttavia, rilevano che l’accesso al fascicolo di causa consente una diversa lettura dell’atto. La Corte di appello si trovava dinanzi a un appello di chiarezza non cristallina, ma rispettoso del parametro della specificità delle censure in esso articolate. Il difetto di chiarezza espositiva non equivale, dunque, a difetto di specificità: le doglianze erano idonee a delimitare i punti contestati e a individuare gli errori denunciati.

Da qui l’affermazione del principio per cui il giudice dell’impugnazione deve compiere uno sforzo esigibile per pervenire comunque a una decisione di merito anche in secondo grado. La declaratoria di inammissibilità per sola ragione formale ha costretto la parte a proporre ricorso di legittimità al solo fine di ottenere quel giudizio che la Corte territoriale avrebbe potuto rendere, con conseguente ingiustificata compressione del diritto di difesa.

La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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