Procedimento disciplinare accelerato escluso per controlli di polizia giudiziaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32835 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare accelerato previsto dall’art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 165/2001, per la falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, presuppone che l’accertamento sia riconducibile alla videosorveglianza datoriale disciplinata dall’art. 4 legge n. 300/1970, come modificato dal d.lgs. n. 151/2015. Resta estranea alla fattispecie l’attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria con riprese eseguite all’insaputa del datore di lavoro e per fini di giustizia. In tal caso trova applicazione il procedimento disciplinare ordinario e non quello accelerato.

Il Fatto

Una dipendente di un ente previdenziale, in servizio presso una sede periferica, veniva licenziata senza preavviso a seguito di contestazione disciplinare fondata sugli addebiti contenuti in un’ordinanza applicativa di misura cautelare, con cui le erano stati contestati i reati di truffa aggravata continuata e falsa attestazione della presenza in servizio.

La lavoratrice impugnava il licenziamento davanti al giudice del lavoro, deducendo la decadenza dell’istituto dall’azione disciplinare, l’infondatezza degli addebiti e la sproporzione della sanzione. Il Tribunale rigettava il ricorso; la Corte d’Appello confermava. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi: erronea applicazione del procedimento disciplinare ordinario in luogo di quello accelerato e difetto di motivazione sulla giusta causa e sulla proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, il cui divieto assoluto di impianti audiovisivi di controllo è stato superato dal d.lgs. n. 151/2015, che ha ammesso i controlli difensivi volti a verificare comportamenti illeciti lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.

Le informazioni così acquisite sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che il lavoratore sia adeguatamente informato delle modalità d’uso degli strumenti e dei controlli, nel rispetto della disciplina sulla privacy. I risultati delle videoriprese possono pertanto fondare la contestazione disciplinare o valere come prova nel giudizio.

Il procedimento accelerato va però inquadrato esclusivamente in questo perimetro: esso presuppone controlli di videosorveglianza effettuati dal datore di lavoro a seguito della procedura di accordo prevista per l’installazione degli strumenti che consentono il controllo a distanza.

Nella specie l’accertamento era stato compiuto dalla polizia giudiziaria, con telecamere collocate per finalità investigative e all’insaputa della parte datoriale. Si tratta di attività estranea alla videosorveglianza datoriale e riconducibile all’indagine penale: difettano dunque entrambi i requisiti della flagranza e dell’accertamento mediante strumenti di sorveglianza o registrazione riferibili al datore di lavoro.

Il secondo motivo è inammissibile. L’accertamento di merito sulla condotta e sull’utilizzabilità delle prove atipiche, ivi comprese le risultanze della videosorveglianza predisposta dalla Guardia di finanza, non è revisionabile in sede di legittimità. La Corte d’Appello si è attenuta ai canoni elaborati in tema di giusta causa e di proporzionalità, valorizzando la serialità delle violazioni, la grave violazione del dovere di fedeltà e il pregiudizio economico arrecato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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