Consulenza tecnica difforme: le lacune dell’ausiliario non gravano sulla parte (Cass. civ. Sez. II n. 11091 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ove nel medesimo giudizio siano nominati più consulenti tecnici d’ufficio le cui conclusioni siano tra loro difformi e inconciliabili, il giudice può seguire il parere dell’uno o dell’altro, ovvero discostarsi da tutti, purché dia conto delle ragioni della scelta. Non può invece limitarsi a prendere atto delle differenze e dei contrasti, addossando alla parte le lacune e le inefficienze dell’operato dell’ausiliario, così finendo per considerare il consulente d’ufficio non quale proprio ausiliario, ma quale tecnico della parte. In tal caso il giudice d’appello che rigetti la domanda per difetto di prova, senza prendere posizione tra le consulenze e senza disporne una nuova o chiedere chiarimenti, omette di esercitare la cognizione demandatagli.

Il Fatto

Il ricorrente conviene in giudizio il vicino, contestando che questi abbia edificato un immobile invadendo la sua proprietà per 15 centimetri e chiedendone la riduzione in pristino. Il Tribunale di Trapani, dopo avere disposto una consulenza d’ufficio con due successive integrazioni, accoglie la domanda e condanna l’altra parte ad arretrare la costruzione. Il convenuto impugna la decisione deducendo la contraddittorietà delle conclusioni del consulente nei tre accertamenti e l’accoglimento della domanda in assenza di prova.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ritiene ammissibile il gravame e lo accoglie nel merito, rigettando la domanda proposta in primo grado. Il ricorrente soccombente propone quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; resiste con controricorso la parte vittoriosa in appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per avere controparte impugnato la sentenza di primo grado con un atto privo di indicazioni di fatto e delle modifiche richieste all’accertamento. La censura non è accolta: la Corte rileva che l’appellante aveva individuato la parte della decisione impugnata e indicato le ragioni dell’ingiustizia, tanto che il gravame era stato accolto nel merito. Il riferimento è alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 36481/2022, richiamata a sostegno della sufficienza dell’atto di appello.

Il nucleo del provvedimento è nel secondo motivo, accolto, che denuncia la violazione degli artt. 61, 62, 116, 191, 194 cod. proc. civ. e dei principi sul giudicato interno in relazione agli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. La Corte ricostruisce la vicenda processuale: nella prima relazione il consulente aveva escluso lo sconfinamento, richiamando una foto prodotta dal consulente di parte; nella seconda lo stesso consulente aveva concluso per lo sconfinamento, sulla base di un video e di grafici. Il giudice d’appello, di fronte a quelle che ha ritenuto conclusioni difformi e inconciliabili, si è limitato a constatarne il contrasto, senza prendere posizione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ove vengano nominati più consulenti tecnici d’ufficio le cui conclusioni siano difformi e inconciliabili, il giudice può seguire il parere dell’uno o dell’altro o discostarsi da tutti, ma non può prendere atto delle differenze addossando sulla parte le lacune dell’ausiliario. In tal modo il consulente d’ufficio viene considerato non quale proprio ausiliario, ma quale tecnico della parte. Il richiamo è, tra le altre, a Cass. n. 6822/1995.

Il secondo motivo è pertanto fondato; l’accoglimento comporta l’assorbimento del terzo, che denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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