Prova della subordinazione nei contratti di collaborazione nella scuola (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22424 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, qualora la pubblica amministrazione stipuli contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l’illegittimità, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato. L’onere della prova circa il concreto atteggiarsi del rapporto, difforme dal tipo contrattuale formalizzato, grava sul lavoratore. In assenza di tale prova, non può ritenersi che l’amministrazione abbia utilizzato la forma di lavoro flessibile al di fuori dei casi previsti dalla legge, né può trovare applicazione la tutela risarcitoria per l’abuso nella reiterazione dei termini.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, legati all’amministrazione scolastica da contratti annuali formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative, hanno agito per far dichiarare la natura subordinata del rapporto intercorso tra il 2001 e il 2017 e per ottenere il risarcimento dei danni, oltre alle differenze retributive.

Il Tribunale di Siracusa aveva accolto la domanda, dichiarando la subordinazione e condannando il Ministero al risarcimento liquidato in dodici mensilità. La Corte d’Appello di Catania ha invece riformato la decisione, ravvisando una lacuna probatoria: i lavoratori non avevano prodotto i contratti e non avevano mai indicato i testi da escutere. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in nove motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è integralmente respinto. La Suprema Corte muove dal principio secondo cui, in caso di contratti formalmente qualificati di collaborazione autonoma, il presupposto per la tutela richiesta è l’accertamento della natura subordinata del rapporto, che il giudice deve compiere prima di valutare l’eventuale carattere abusivo della reiterazione del termine (Cass. n. 10951 del 2018).

La Corte d’Appello si era attenuta a tale regola, rilevando che i ricorrenti non avevano prodotto i contratti, non avevano dimostrato le circostanze idonee a fondare la subordinazione e non avevano indicato i testi, già non escussi in primo grado. Di fronte a questa lacuna, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003.

I motivi terzo, quinto e sesto, esaminati congiuntamente, sono inammissibili perché, invece di contrastare la ratio decidendi, oppongono alla valutazione del giudice di merito una propria diversa lettura del materiale istruttorio, sollecitando un riesame del fatto non consentito in sede di legittimità. Nella deduzione del vizio di violazione di legge è onere del ricorrente illustrare in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme richiamate (Cass. n. 17570 del 2020).

La Corte si sofferma poi sull’onere di riproposizione delle istanze istruttorie. Il lavoratore, vittorioso in primo grado, che non abbia visto ammessa la prova testimoniale, deve manifestare in modo univoco la volontà di riproporla, richiamando specificamente le difese di primo grado, per non far ritenere abbandonata l’istanza (Cass. n. 11703 del 2019). Resta infondata la censura sull’omesso esercizio dei poteri ex art. 213 c.p.c., trattandosi di strumento istruttorio residuale, esercitabile solo quando gli atti non siano nella disponibilità della parte e non valgano a supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio.

Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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