Fideiussione omnibus e predeterminazione del massimo garantito (Cass. civ. Sez. I n. 18232 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fideiussione omnibus è valida a condizione che l’importo massimo garantito sia predeterminato. Per effetto della novella di cui all’art. 10, comma 1, l. 17 febbraio 1992, n. 154, il requisito della predeterminazione nel massimo dell’impegno assunto dal fideiussore è elevato a condizione di validità del negozio. La legge sopravvenuta non tocca la validità e l’efficacia della fideiussione fino alla sua entrata in vigore, ma determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto; pertanto la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell’importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l’entrata in vigore della disposizione. Il giudicato esterno è accertabile in sede di legittimità con cognizione piena, ma opera solo entro i limiti degli elementi costitutivi dell’azione, dovendo sussistere identità di petitum, causa petendi e soggetti.
Il Fatto
La vicenda muove dall’azione revocatoria proposta dalla banca, poi proseguita dalla cessionaria del credito, nei confronti del fideiussore di una società, in relazione alla donazione dell’unico cespite immobiliare di sua proprietà in favore del figlio, amministratore della società stessa. Il primo giudice aveva respinto l’azione; la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisione, correggendone però la motivazione in tema di fideiussioni.
Secondo il giudice distrettuale, delle due fideiussioni, la prima si riferiva soltanto ai rapporti bancari in essere alla data di essa, essendosi estinta con l’estinzione dei rapporti sottostanti; la seconda, successiva all’atto di donazione, non poteva giustificare la revoca in assenza della prova della dolosa preordinazione. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esclude dubbi di legittimazione della ricorrente, cessionaria del credito ai sensi dell’art. 58 TUB nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, rilevando che la cessione non è stata contestata e può dunque darsi per implicitamente riconosciuta.
Il primo motivo — che denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. per contrasto con il giudicato di una precedente sentenza — è rigettato. La Corte ricorda che l’esistenza e la portata del giudicato esterno possono essere accertate in sede di legittimità con cognizione piena, trattandosi di dato assimilabile agli elementi normativi del fatto. Nel caso concreto, però, il vincolo non è configurabile: la sentenza richiamata è stata resa in un giudizio con oggetto diverso e al quale è rimasta estranea una delle parti del presente giudizio. L’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone identità di petitum, causa petendi e soggetti, restando irrilevante l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 1938 cod. civ. dopo la novella dell’art. 10, comma 1, l. n. 154/1992, che ha elevato la predeterminazione dell’importo massimo garantito a condizione di validità del negozio. La distinzione rileva nel tempo: la legge sopravvenuta non incide sulla validità ed efficacia della fideiussione fino alla sua entrata in vigore, ma determina per il periodo successivo la nullità sopravvenuta della convenzione contrastante.
Pertanto la mancata predeterminazione dell’importo massimo garantito, con espressa dichiarazione di volontà, impedisce di chiamare il fideiussore a rispondere dei debiti sorti dopo l’entrata in vigore della norma. La Corte d’Appello non si è attenuta a questo principio: il secondo motivo è accolto, la sentenza è cassata in parte qua e la causa è rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.