Atti di consultazione ART non lesivi e sindacato sulla regolazione tariffaria autostradale (TAR Piemonte n. 1745 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
I documenti di consultazione con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti indice una o più consultazioni pubbliche, nell’ambito del procedimento di aggiornamento del sistema tariffario di pedaggio, sono atti endoprocedimentali privi di attitudine lesiva, inidonei a vincolare l’Autorità nella individuazione delle misure regolatorie definitive: la loro impugnazione è pertanto inammissibile per carenza di interesse. Nel merito, il potere regolatorio conferito all’ART dall’art. 37, comma 2, lettere a), b), c) e g), del d.l. n. 201/2011 non si esaurisce nella determinazione aritmetica della tariffa, ma comprende la qualificazione regolatoria delle grandezze economico-finanziarie rilevanti, la verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della concessione e la definizione di una matrice dei rischi, senza sostituirsi al concedente nella gestione del rapporto convenzionale. Gli atti di regolazione sono sindacabili dal giudice amministrativo nei ristretti limiti della discrezionalità tecnica: manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o di motivazione.

Il Fatto

La società concessionaria dell’autostrada Aosta – Traforo del Monte Bianco ha impugnato davanti al TAR Piemonte la delibera ART n. 75/2025, con cui l’Autorità ha indetto la prima consultazione pubblica nell’ambito del procedimento di aggiornamento del sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni autostradali, e i relativi allegati, tra cui il documento matrice dei rischi. Con successivi motivi aggiunti ha gravato la delibera n. 188/2025, recante indizione della seconda consultazione, e poi la delibera n. 241/2025, con cui l’Autorità ha concluso il procedimento.

L’ART e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si sono costituiti in giudizio; ha spiegato intervento ad adiuvandum l’associazione di categoria dei concessionari autostradali. L’Autorità ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti per carenza di interesse, trattandosi di impugnazione di atti endoprocedimentali. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 10 luglio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare. Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse, perché rivolti avverso meri atti endoprocedimentali di indizione delle consultazioni, non comportanti alcun arresto procedimentale né idonei a vincolare l’Autorità. I documenti di consultazione non esprimono alcuna volontà dispositiva e non attuano un assetto di interessi suscettibile di consolidarsi: essi riflettono un orientamento dell’Autorità da sottoporre al confronto pubblico. Il Collegio rileva che la stessa ricorrente aveva riconosciuto che la delibera n. 75/2025 costituiva l’avvio del procedimento, senza effetti diretti sul rapporto concessorio.

Passando al secondo atto di motivi aggiunti, il Tribunale delinea i limiti del sindacato sulla regolazione. Il potere esercitato dall’ART ha natura di discrezionalità tecnica e la valutazione conclusiva è apprezzamento di merito, censurabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza di istruttoria e motivazione, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 3678/2025. La natura di atto di regolazione impone di calibrare il difetto di motivazione e di istruttoria sull’intero procedimento: la motivazione per relationem e il riferimento agli atti procedimentali pubblicati sono idonei a sorreggere la delibera finale.

Nel merito, il Collegio esclude che le sentenze della Corte costituzionale n. 147 e n. 88 del 2025 siano pertinenti. La prima riguarda il rapporto tra concedente e concessionario e non trasferisce all’ART competenze gestorie; la seconda attiene all’annullamento d’ufficio, istituto estraneo alla fattispecie. L’Autorità, con la delibera n. 241/2025, non assume decisioni gestorie né si sostituisce al concedente, ma individua i profili rilevanti sul piano tariffario.

Quanto alle singole misure, la verifica dell’equilibrio economico-finanziario non introduce un potere sostitutivo, ma definisce parametri di controllo della coerenza del PEF con la dinamica tariffaria, in coerenza con l’art. 37, comma 2, lettera b), del d.l. n. 201/2011. La matrice dei rischi e il riferimento al TIR dell’equity non alterano l’allocazione convenzionale del rischio operativo, ma consentono di verificare che la remunerazione del capitale proprio sia coerente con il rischio effettivamente sopportato. La disciplina transitoria della misura 5, con il termine di adeguamento al 31 dicembre 2026 e le clausole di salvaguardia e deroga, esclude un’applicazione immediata e generalizzata del nuovo sistema, non ledendo l’affidamento dei concessionari. Il ricorso e i primi motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili, i secondi motivi aggiunti respinti; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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