Potere regolatorio ART e verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle concessioni autostradali (TAR Piemonte n. 1748 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere regolatorio attribuito all’Autorità di Regolazione dei Trasporti dall’art. 37, comma 2, lettere a), b), c) e g), del decreto-legge n. 201/2011 non si esaurisce nella determinazione aritmetica della tariffa, ma comprende la definizione dei sistemi e dei modelli tariffari, l’individuazione dei parametri economico-finanziari e la verifica della loro attuazione nei rapporti concessori. In tale ambito il regolatore non si sostituisce al concedente nella gestione del sinallagma concessorio, né assume competenze gestorie, ma verifica che le grandezze economiche poste a base della tariffa siano coerenti con l’effettiva allocazione del rischio operativo e con una remunerazione del capitale proporzionata al rischio assunto. La verifica dell’equilibrio economico-finanziario e l’utilizzo del TIR Equity costituiscono parametri regolatori legittimi, non sovraordinati agli altri indicatori, funzionali a prevenire sovra-remunerazioni e a tutelare l’utenza, senza una simmetria necessaria tra i rimedi per i sotto-rendimenti, rimessi all’art. 192 del d.lgs. n. 36/2023, e il recupero dei sovra-rendimenti, affidato alla regolazione.

Il Fatto

La società concessionaria di una tratta autostradale impugnava davanti al giudice amministrativo le delibere con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti aveva aggiornato il sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all’art. 37, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 201/2011. Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti erano rivolti avverso gli atti di indizione delle due consultazioni pubbliche; con i secondi motivi aggiunti la società censurava la delibera conclusiva del procedimento.

La ricorrente contestava, in particolare, l’esorbitanza del potere regolatorio esercitato, l’introduzione delle misure in tema di verifica dell’equilibrio economico-finanziario, l’impiego del TIR Equity, il meccanismo di recupero dei sovra-rendimenti e la decorrenza immediata degli effetti del nuovo quadro regolatorio. L’Autorità e il Ministero resistevano, eccependo l’inammissibilità dei primi atti di gravame. Una associazione di categoria spiegava intervento ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti per carenza di interesse: i documenti di consultazione non manifestavano alcuna volontà dispositiva, erano inidonei a vincolare l’Autorità e non consolidavano alcun assetto sostanziale di interessi. Ammissibile, invece, l’intervento adesivo dell’associazione di categoria, in quanto la controversia incideva su un interesse proprio della medesima.

Nel merito, il giudice ha precisato i limiti del sindacato sulle scelte del regolatore, qualificate come espressione di discrezionalità tecnica, censurabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il potere dell’Autorità non può essere ridotto alla sola determinazione della tariffa, poiché in un sistema basato sul metodo del price cap la fissazione del pedaggio presuppone la qualificazione regolatoria delle grandezze economico-finanziarie rilevanti, senza alcuna sostituzione del regolatore al concedente.

Le misure sulla verifica dell’equilibrio economico-finanziario e sull’allocazione del rischio operativo pattuito, contenute nell’annesso W, non introducono un nuovo assetto negoziale, ma operano sul piano tariffario. Quanto al TIR Equity, il Collegio ha chiarito che esso misura la redditività dei flussi residuali attribuibili agli azionisti sui capitali propri investiti e costituisce un indicatore tra gli altri, valorizzato insieme al TIR di progetto, al Return on Invested Capital e agli indicatori di sostenibilità del debito, coerente con le Linee Guida n. 9 ANAC.

Quanto alla pretesa asimmetria tra sotto-rendimenti e sovra-rendimenti, il giudice ha osservato che i due rimedi rispondono a funzioni diverse: il primo ripristina il sinallagma alterato da eventi non allocati alla parte privata, mentre il secondo assicura che la tariffa resti commisurata ai costi efficienti e a una congrua remunerazione del capitale. Le discipline difformi della misura 41, delle misure 35.6 e 5.4 e della disciplina transitoria della misura 5 sono state ritenute non affette da irretroattività, restando salvaguardati il CIN ante e gli investimenti già contabilizzati.

Il Collegio ha infine dichiarato inammissibile, perché introduttiva di censure nuove, parte delle deduzioni svolte nella sola memoria di replica, ed ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti, compensando le spese in ragione della novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *