Progressioni verticali, incarichi valutabili e discrezionalità dell’amministrazione (TAR Campania n. 8454 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di progressioni verticali nel pubblico impiego, l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, nel prevedere tra i criteri di valutazione il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti, non impone all’amministrazione di prestabilire puntualmente il punteggio per ogni tipologia di incarico. La selezione dei titoli valutabili e la loro ponderazione attengono al merito amministrativo e sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che risultino palesemente arbitrarie, illogiche o irragionevoli rispetto al fine perseguito. Non è configurabile contraddittorietà tra avvisi di procedure comparative indipendenti, ancorché coevi e adottati dal medesimo ente.

Il Fatto

Un’agenzia regionale per l’edilizia residenziale ha indetto, con determinazione dirigenziale, una procedura comparativa per titoli finalizzata alla progressione verticale di cinque unità nel profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D. La ricorrente, dipendente dell’ente, ha partecipato indicando nella domanda alcuni incarichi svolti, ritenuti attinenti al profilo da ricoprire, che l’amministrazione non ha valutato.

Collocatasi al decimo posto in graduatoria con 36 punti, la ricorrente ha contestato in autotutela l’omessa attribuzione del punteggio, ricevendo risposta negativa. Ha quindi impugnato la graduatoria finale, i verbali della commissione, l’avviso e la determinazione di approvazione, chiedendo l’accertamento del diritto a un punteggio maggiore e la rideterminazione della posizione in graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato la giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di selezione interna con effetto di novazione oggettiva del rapporto di servizio.

Nel merito, il Collegio ha respinto il ricorso. Muovendo dal tenore letterale dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, ha rilevato che il legislatore non ha prestabilito il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti quali criteri automaticamente valutabili. L’amministrazione, nell’individuare i titoli valutabili, gode di ampia discrezionalità, poiché le relative scelte riguardano il merito e sfuggono al sindacato di legittimità, salva la palese arbitrarietà o irragionevolezza.

La scelta di limitare la valutazione alle mansioni superiori formalmente attribuite per almeno sei mesi e agli incarichi di docenza è stata ritenuta non irragionevole: proprio perché la progressione è verticale, da categoria C a categoria D, è logico valorizzare gli incarichi che comprovano competenze correlate al superiore livello professionale.

Il Tribunale ha poi escluso il contrasto tra l’art. 7, comma 5, e il precedente comma 1, lett. c), dell’avviso, osservando che gli incarichi rivestiti devono correlarsi al ruolo da ricoprire ed essere attinenti al profilo professionale. Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto all’avviso per la progressione in categoria C1, il Collegio ha rilevato che la contraddittorietà, figura sintomatica dell’eccesso di potere, non sussiste tra provvedimenti adottati all’esito di procedimenti indipendenti; le due discipline, peraltro, non risultano distanti, richiedendo entrambe competenze correlate al livello superiore.

Infine, il verbale con cui la commissione ha confermato il punteggio è stato ritenuto esente dai vizi di motivazione erronea e di carenza di istruttoria. Il ricorso è stato respinto in ogni domanda e le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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