Container post-sisma: giurisdizione del giudice ordinario sui canoni e diffida non lesiva (TAR Marche n. 513 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative ai canoni o altri corrispettivi inerenti alla concessione in uso dei beni pubblici insistenti nella c.d. area container allestita in emergenza sismica, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso l’invito-diffida a lasciare il modulo abitativo occupato e a versare le somme dovute. La diffida costituisce una mera sollecitazione che non modifica in peius la sfera giuridica del destinatario; la lesività discende solo dall’emanazione del provvedimento finale. Neppure è lesiva la delibera di rideterminazione del corrispettivo, di carattere generale. Gli atti presupposti risalenti al 2022 sono, al momento della proposizione del ricorso, già colpiti da decadenza.
Il Fatto
A seguito della sequenza sismica che ha colpito le Marche dall’agosto 2016, nell’aprile 2017 al nucleo familiare del ricorrente è stato assegnato un container nell’area emergenziale realizzata dal Comune resistente.
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l’Ente lo ha invitato e diffidato a lasciare il modulo occupato e a versare la somma dovuta per i mesi di gennaio e febbraio 2023, oltre alla delibera di rideterminazione del corrispettivo e agli atti presupposti. Proposto il ricorso, assistito da istanza cautelare rigettata con ordinanza non appellata, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. La domanda che investe la richiesta di pagamento dei canoni o altri corrispettivi per la concessione in uso dei beni pubblici dell’area container è demandata, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., al giudice ordinario, come già affermato in sede cautelare.
Quanto all’invito-diffida a lasciare il container, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, mancando la lesività dell’atto. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’impugnazione di una mera diffida è inammissibile, poiché il requisito della lesività discende solo dall’emissione del provvedimento finale (T.A.R. per la Campania, Napoli, sez. V, 5 aprile 2019, n. 1906).
La diffida, si legge, è una mera sollecitazione che non implica alcuna modifica in peius della sfera giuridica dell’interessato. Il principio è tanto più vero quando l’Amministrazione preavvisi che, in caso di inottemperanza, seguirà un’ordinanza contingibile ex artt. 50 e 54 del T.U.E.L., unico provvedimento la cui inosservanza integra anche la violazione dell’art. 650 cod. pen. (TAR per le Marche, sez. I, 23 dicembre 2020, n. 797, non appellata; TAR per le Marche, sez. I, 5 febbraio 2026, n. 142).
Né è lesiva la delibera di rideterminazione del corrispettivo, in quanto provvedimento di carattere generale. Gli ulteriori atti indicati in epigrafe, emanati nel 2022, erano già colpiti dal termine decadenziale di impugnazione al momento della proposizione del ricorso.
Il ricorso è quindi dichiarato in parte inammissibile per carenza di giurisdizione, con salvezza della riproposizione della domanda avanti al giudice ordinario, e in parte inammissibile per carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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