Illegittimità del diniego di visto per studio e limiti del risarcimento (TAR Lazio n. 11978 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio è illegittimo ove adottato senza il preventivo avviso di avvio del procedimento ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e con motivazione meramente sintetica che non dia conto delle ragioni della decisione, in violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990. L’illegittimità del provvedimento, specie se per vizi formali o procedimentali, è condizione necessaria ma non sufficiente per il risarcimento del danno: occorre la prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, con particolare riguardo all’elemento soggettivo della colpa e alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita già al momento dell’adozione dell’atto illegittimo. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e richiede una dimostrazione specifica; il danno da ritardo postula la prova dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il diniego di visto di ingresso per motivi di studio, fondato sull’asserita inaffidabilità della documentazione prodotta. Lamentava la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il giudice dell’appello cautelare, accogliendo l’istanza, ordinava il riesame; il visto veniva poi rilasciato il 1° agosto 2024.
A seguito del rilascio, la ricorrente proponeva domanda risarcitoria per il danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo, quantificando le relative somme. In udienza, il collegio dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento, trattenendo la causa per la decisione sulla sola domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il collegio, accertata l’illegittimità del diniego ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, non essendo ancora applicabile ratione temporis la disciplina di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 145/2024 che ha introdotto il comma 7-bis all’art. 4 d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento risultava inoltre carente sotto il profilo motivazionale, essendo la motivazione estremamente sintetica.
Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte ha escluso che dall’illegittimità dell’atto possa automaticamente desumersi la sussistenza dell’illecito. Ha richiamato il principio per cui l’illegittimità costituisce solo un indice presuntivo della colpa, da valutare con altri elementi, quali la chiarezza normativa, la semplicità dei fatti e l’ampiezza della discrezionalità.
Nel caso concreto, mancava la prova della spettanza del bene della vita al momento dell’adozione del provvedimento, poiché la concessione del visto era avvenuta a valle del riesercizio di un potere discrezionale, in occasione del quale potevano essere emersi elementi nuovi. La parte non ha dimostrato che, in assenza dei vizi procedimentali, l’istanza sarebbe stata accolta sin da allora.
Il collegio ha inoltre ritenuto non provati i danni lamentati: il danno non patrimoniale è stato ritenuto da mere deduzioni generiche; il danno patrimoniale non ha trovato riscontro documentale, essendo emerse solo prenotazioni senza prova dell’esborso. Con riguardo al danno da ritardo, è stata esclusa la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione.
Nota della Redazione
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