Pericolo permanente e ordinanza contingibile per messa in sicurezza del muro (TAR Marche n. 520 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso del tempo e la persistenza della situazione di pericolo non consumano il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, poiché ciò che rileva è esclusivamente l’attualità del pericolo e l’idoneità del provvedimento a porvi rimedio al momento della sua adozione. La nozione di contingibilità non presuppone necessariamente l’imprevedibilità dell’evento, essendo sufficiente un pericolo grave e imminente, ancorché prevedibile. La pubblica incolumità tutelata dalla norma riguarda una platea indeterminata di soggetti e non è esclusa dal carattere privato delle aree o dei rapporti coinvolti. Il potere extra ordinem non richiede la comunicazione di avvio del procedimento e il relativo vizio è comunque escluso dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990 quando il contenuto del provvedimento sia vincolato. Il muro che di fatto divide due proprietà impone la manutenzione congiunta a entrambi i titolari, a prescindere dall’accertamento della collocazione catastale.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria dal 1988 di un fondo identificato come LOTTO 1 nel Comune resistente. Al confine con il LOTTO 2 insiste un muro che, in seguito all’innalzamento del piano di calpestio del fondo confinante, ha superato l’altezza originariamente prevista. Dal 2015 il legale rappresentante della società segnalava ai proprietari delle unità abitative confinanti il progressivo inclinarsi del manufatto.
A seguito di sopralluogo dei Vigili del Fuoco, che accertavano il dissesto statico del muro di contenimento, e di successivi accertamenti tecnici comunali, il Sindaco adottava dapprima un’ordinanza nei soli confronti dei proprietari del LOTTO 2, poi la revocava e con l’ordinanza contingibile e urgente n. 134 del 2022 ordinava alla società ricorrente e ai comproprietari del terreno confinante di mettere in sicurezza il muro, vietando l’utilizzo dell’area limitrofa. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, la ricorrente sosteneva l’insussistenza dei presupposti dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, per la persistenza pluriennale della situazione e per la natura privatistica del pericolo. Il TAR rileva che al momento dell’adozione il pericolo era attuale, permanente e grave, come attestato dal rapporto dei Vigili del Fuoco e dalla relazione tecnica comunale.
Il Tribunale afferma che la contingibilità non coincide con l’imprevedibilità. La situazione contingibile ricorre anche quando esiste un pericolo imminente e un rischio attuale che l’evento dannoso si verifichi nell’immediatezza, ancorché prevedibile. Il concetto stesso di pericolo implica logicamente quello di prevedibilità, sicché una lettura restrittiva comprometterebbe l’efficacia dell’azione amministrativa nei momenti di pubblico pericolo.
Ciò che preminentemente rileva è che il pericolo sussista e sia grave e imminente al momento dell’emissione. Il presupposto non viene meno se la situazione di grave pericolo rimane immutata, o addirittura peggiora, conservando carattere permanente e attuale. Il Collegio richiama il pacifico orientamento amministrativo secondo cui il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza (TAR Lazio n. 13898 del 2019; Cons. Stato n. 5150 del 2019; Cons. Stato n. 533 del 2015).
Quanto alla dedotta assenza di pregiudizio per la pubblica incolumità, il TAR osserva che la locuzione si riferisce a una platea indeterminata di soggetti, non alla sola incolumità di soggetti pubblici: un’interpretazione restrittiva sarebbe assurda e esporrebbe la norma a censure di illegittimità costituzionale. Sul secondo motivo, la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per i poteri extra ordinem e l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 esclude comunque la rilevanza del vizio a fronte di un contenuto vincolato.
Sui motivi sull’istruttoria, il Collegio ritiene la doglianza sul divieto d’uso inammissibile per inconducenza, poiché l’inibitoria prescinde dal titolo di proprietà; nel resto infondata, emergendo dalle relazioni tecniche che il muro è sul confine e funge in concreto da elemento divisorio, con manutenzione congiunta a carico di entrambi i titolari. Il quinto motivo è inammissibile per contraddittorietà con il precedente e comunque infondato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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