Cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici dopo il versamento della quota ridotta (TAR Lazio n. 13769 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 95/2025, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni e province autonome determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i suddetti provvedimenti, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto della Regione Lombardia che, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del D.L. n. 78/2015, ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, imputandole un onere di payback. Ha altresì gravato gli atti ministeriali presupposti, tra cui le linee guida del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 e il decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa, chiedendone l’annullamento e la condanna al risarcimento del danno.
Nelle more del giudizio, è sopravvenuto l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge di conversione, che ha previsto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 versando la quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ricorrente ha documentato l’avvenuto pagamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto che la società ricorrente ha provveduto al versamento della quota del 25% in favore della Regione Lombardia, come risultante dal decreto dirigenziale regionale n. 17856 del 4 dicembre 2025 depositato in atti. La norma sopravvenuta, nel testo richiamato, stabilisce che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.
La disciplina transitoria introdotta dal legislatore ha inoltre previsto che le regioni accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali di ripiano. La scelta del legislatore di definire le controversie in corso attraverso il meccanismo del pagamento ridotto ha reso improcedibile la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente, che ha aderito alla sanatoria versando quanto richiesto.
In considerazione della sopravvenienza normativa e della documentazione prodotta, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna questione da decidere sul merito delle censure.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità delle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato la controversia ha indotto il Tribunale a disporne l’integrale compensazione tra tutte le parti.
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Nota della Redazione
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