Onere di contestazione del malfunzionamento del contatore e riparto probatorio (Cass. civ. Sez. III n. 25860 del 27.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente che contesti la veridicità dei consumi addebitati contestare specificamente il malfunzionamento del contatore, richiedere la verifica del misuratore e offrire elementi idonei a evidenziare l’incompatibilità dell’extraconsumo con quelli ordinariamente registrati in periodi comparabili. Solo dopo l’assolvimento di tali oneri sorge, in capo al gestore, l’onere di provare il regolare funzionamento dello strumento di misurazione. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella sulla quale avrebbe dovuto gravare, non anche quando si contesti l’apprezzamento con il quale quel corretto onere sia stato ritenuto assolto o non assolto. La C.T.U. non costituisce prova in senso proprio e non può supplire alle carenze probatorie della parte né introdurre fatti non ritualmente allegati.
Il Fatto
Una società titolare di una struttura ricettiva conveniva in giudizio il gestore del servizio elettrico chiedendo di dichiarare nulla o illegittima una fattura di conguaglio e di condannare la convenuta alla restituzione della somma già versata, oltre al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda deduceva che il gestore non aveva effettuato le verifiche periodiche e le letture del contatore per un periodo superiore a tre anni, in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Solo con le memorie ex art. 183 c.p.c. prospettava un possibile malfunzionamento del gruppo di misurazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda, qualificandola come azione di accertamento negativo del credito. La Corte d’appello, in riforma, rigettava integralmente la domanda, ritenendo che l’utente non avesse assolto gli oneri di specifica contestazione e di allegazione dell’anomalia dei consumi. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la ricorrente censura la statuizione secondo cui il malfunzionamento del contatore non sarebbe stato allegato nell’atto introduttivo. Il motivo è inammissibile: non coglie la ratio decidendi, poiché il giudice d’appello non ha messo in dubbio l’astratta ammissibilità della modificazione della domanda nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., ma ha escluso che il contenuto concretamente assunto dalle allegazioni integrasse una contestazione specifica accompagnata dalla richiesta di verifica del misuratore.
La Corte rileva che il ricorso non soddisfa le prescrizioni dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Il principio di autosufficienza, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU con la sentenza Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma esige che il contenuto degli atti richiamati sia puntualmente indicato e ne sia segnalata la presenza negli atti di merito, secondo Sezioni Unite n. 8950 del 2022. La ricorrente non riproduce il contenuto delle lettere, non indica quando e mediante quale atto i documenti siano stati prodotti e non distingue le singole deposizioni.
Quanto al riparto probatorio, la Corte conferma la regola enunciata dal giudice d’appello, che richiama Sez. III n. 297 del 2020. Non è configurabile la violazione dell’art. 2697 c.c., perché la censura non investe la regola di giudizio, ma l’apprezzamento del materiale probatorio riservato al merito (Sez. III n. 7341 del 2022; Sez. III n. 8118 del 2024). La violazione dell’art. 115 c.p.c. è ravvisabile quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando si contesti il valore persuasivo di quelle ritualmente acquisite.
Sul confronto tra consumi, la Corte osserva che il giudice d’appello ha escluso l’eccessività raffrontando la media giornaliera del periodo oggetto di conguaglio con quella risultante dalla fattura immediatamente successiva. La doglianza sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. costituisce strumento formale per criticare il convincimento del giudice, senza allegare l’attribuzione di efficacia legale a una prova soggetta a prudente apprezzamento (Sezioni Unite n. 20867 del 2020).
Infine, il motivo sulla violazione dell’art. 2729 c.c. è inammissibile, poiché la ricorrente non individua un errore di sussunzione nei requisiti della presunzione (Sezioni Unite n. 1785 del 2018), e la questione relativa alla costante di trasformazione è nuova, non risultando introdotta nei gradi di merito né indicato l’atto in cui sarebbe stata dedotta (Sez. I n. 23792 del 2021). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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