Nullità della citazione in appello: sanatoria e poteri del giudice (Cass. civ. Sez. III n. 9635 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la nullità della citazione introduttiva non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, la proposizione dell’appello ne determina la sanatoria, ma non esclude l’invalidità del giudizio di primo grado svoltosi in violazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza. La dichiarazione di tali nullità non comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado, poiché la nullità della citazione non rientra tra le tassative ipotesi di regressione previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.: il giudice d’appello è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli. La mancata ammissione delle prove orali, in presenza di una mera riserva subordinata alla rinnovazione, costituisce esercizio di un potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Alcuni acquirenti convenivano in giudizio la società venditrice e i soggetti acquirenti per ottenere la declaratoria di simulazione o di inefficacia della compravendita di un immobile, vantando un credito risarcitorio. Il giudice di primo grado rigettava la domanda di simulazione e accoglieva quella di revocatoria ordinaria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di trasferimento.
La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione, dichiarava la nullità dell’atto di citazione di primo grado per violazione dei termini a comparire, respingendo il distinto motivo sulla notifica, e nel merito confermava l’inefficacia dell’atto ex art. 2901 cod. civ. I soccombenti ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., sostenendo che la notifica si fosse perfezionata solo con l’invio della raccomandata informativa e il decorso dei dieci giorni, senza verifica delle risultanze degli avvisi di ricevimento. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché non si confronta con la ratio decidendi: la raccomandata era stata ricevuta presso la residenza effettiva dei destinatari, risultante dai certificati anagrafici, e gli stessi ricorrenti assumevano come pacifico che l’agente postale avesse erroneamente apposto la dicitura “trasferito”. Difettava, dunque, il presupposto per la notifica ex art. 143 cod. proc. civ.
Quanto al secondo motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 354, ultimo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 356, 359, 164 e 162 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello disposto la rinnovazione degli atti nulli, con lesione del diritto di difesa dei contumaci. Il motivo è stato giudicato infondato.
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’interposizione dell’appello sana la nullità della citazione, ma non esclude l’invalidità del giudizio di primo grado e la nullità della relativa sentenza. Poiché la nullità della citazione non è inclusa tra le ipotesi tassative di regressione, il giudice d’appello deve trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti nulli (Cass. Sez. U. n. 9217 del 2010; Cass. n. 9306 del 2012; Cass. n. 24017 del 2017).
Sulla richiesta di rimessione in termini, la Corte ha rilevato che gli appellanti avevano prodotto nuovi documenti e chiesto in subordine la decisione nel merito, ma avevano formulato solo una riserva sulle prove orali, subordinata all’eventuale rinnovazione. Il giudice ha qualificato la scelta come esercizio di un potere discrezionale insindacabile in cassazione, non come omissione processuale (Cass. Sez. 3 n. 3267 del 2008). Ha inoltre distinto i precedenti invocati, relativi a fattispecie di appello deciso con l’art. 348-ter cod. proc. civ., e ha valorizzato il disposto dell’art. 352 cod. proc. civ., che consente al giudice di procedere direttamente alla fase decisoria quando non ritiene di assumere le prove.
Il ricorso è stato conclusivamente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 162 c.p.c. – Pronuncia sulla nullità
- Art. 164 c.p.c. – Nullità della citazione
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 352 c.p.c. – Decisione
- Art. 353 c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 354 c.p.c. – Rimessione al primo giudice
- Art. 356 c.p.c. – Ammissione e assunzione di prove
- Art. 359 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale